venerdì 11 novembre 2011

Il Regolamento per la tutela dei minori contro i film in Tv vietati ai minori di 18 anni

Della serie 'documenti utili e poco conosciuti', sperando di fare cosa gradita oggi postiamo l'Allegato 'A' alla delibera n. 220/11/CSP del 22 luglio 2011 dell'AGCOM, intitolato al «Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11  del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

1. I programmi di cui al comma 3, dell’articolo 34 del Testo Unico sono offerti dai fornitori di servizi media audiovisivi, con una funzione di controllo parentale che ne inibisca specificamente e selettivamente l’accesso, sin dalla prima utilizzazione e ad ogni successiva fruizione, salvo quanto previsto al successivo comma 3 circa la facoltà di eliminazione del controllo. 
2. L’abilitazione alla visione dei predetti programmi può avvenire esclusivamente mediante l’inserimento, da parte dell’utente maggiorenne, di un codice segreto personale specifico e individualizzato. Non costituisce codice segreto idoneo a tale scopo il PIN standard preimpostato dal produttore del dispositivo di accesso, reperibile normalmente nel manuale di istruzioni dello stesso o fornito mediante altre modalità. Tale PIN standard preimpostato può essere utilizzato per l’accesso a una procedura di personalizzazione del codice segreto necessaria per consentire la visione dei contenuti classificati per soli adulti.
3. I fornitori di servizi media audiovisivi che intendano offrire i programmi di cui al comma 3, dell’articolo 34, rendono note all’utente maggiorenne, con  apposite modalità riservate, la funzione di controllo parentale e le procedure per  l’impostazione del codice segreto abilitante alla visione. E’ fatta salva, in ogni caso, la libertà dell’utente maggiorenne di eliminare stabilmente la funzione di controllo parentale mediante procedure che saranno allo stesso comunicate secondo le predette modalità. L’utente potrà altresì, riattivare in ogni momento l’inibizione alla visione di tali programmi nonché ripersonalizzare il PIN. Alla luce di quanto disposto dalle Delibere 606/10/CONS e 607/10/CONS in merito alla relativa entrata in vigore, la presente disposizione non si applica, allo stato, ai programmi trasmessi su piattaforma WebTV o tramite Connected TV, salvo quanto previsto al successivo punto 7.
4. I fornitori di servizi media audiovisivi che offrono i contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico forniscono, inoltre, la descrizione della funzione di controllo parentale e delle procedure di funzionamento sui propri siti web nonché adeguata ed esauriente informazione sulla classificazione dei contenuti di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° aprile 2011attuativo dell’articolo 34, comma 1 del Testo Unico dei servizi media audiovisivi.
5. I fornitori di servizi di media audiovisivi che trasmettono i contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico adeguano le procedure tecniche per garantire l’osservanza delle previsioni di cui al precedente punto 2. entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, e a tal fine operano con la massima diligenza, nei loro rapporti con i produttori e/o importatori di apparecchi di ricezione e anche attraverso i loro enti associativi, al fine di assicurare nel predetto termine la conformità alle disposizioni del presente regolamento dei dispositivi di ricezione messi in commercio. 
6. Con riferimento ai dispositivi di ricezione già installati e quelli attualmente in commercio, i fornitori di servizi di media audiovisivi che trasmettono i contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico porranno in essere adeguate attività informative anche personalizzate e individuali atte a sensibilizzare l'utenza adulta circa la necessità di impostare un PIN personalizzato per inibire la fruizione dei predetti contenuti da parte dei minori.
7. Per la definizione delle specifiche regole applicabili alla diffusione dei contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico nell’ambito di servizi di media audiovisivi a richiesta e lineari su altri mezzi trasmissivi di cui alle delibere nn. 606/10/CONS e 607/10/CONS sarà istituito con apposita separata delibera uno specifico Tavolo Tecnico, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli ISP e dei fornitori di media audiovisivi a richiesta e lineari su altri mezzi trasmissivi.

venerdì 4 novembre 2011

Fastweb perde il pelo, ma non il vizio...? Nonostante le condanne, sono ancora difficili le restituzioni degli apparecchi...!

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2011;
SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;
VISTO la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO, in particolare, l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 18575 del 3 luglio 2008, con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Fastweb riguardante le informazioni, le procedure e gli ostacoli frapposti alla restituzione, al termine del rapporto contrattuale, degli apparati in comodato d’uso con l’applicazione delle relative penali a carico dei consumatori;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Con provvedimento n. 18575 del 3 luglio 2008, adottato a conclusione del procedimento “PS572 - Fastweb – Apparati in casa d’utente”, l’Autorità ha deliberato che il professionista Fastweb S.p.A. ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, nel periodo compreso tra novembre 2007 e aprile 2008, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, consistente: a) nelle omissioni informative, rilevate nelle brochure Parla” e “Naviga”, in ordine al contributo di disattivazione della linea, nonché alla descrizione delle modalità di riconsegna dell’hag, fornito dal professionista in comodato d’uso, da restituire in caso di recesso; b) nell’assenza di indicazioni circa la penale da versare, in caso di mancata consegna del suddetto dispositivo; c) negli ostacoli e impedimenti posti in essere nelle modalità di restituzione degli apparati, che i consumatori non sono riusciti a consegnare, incorrendo automaticamente nell’addebito in fattura di penali, soprattutto a causa del rifiuto al ritiro opposto dai punti vendita di Fastweb. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale, comminando una sanzione di 145.000 euro.
2. La legittimità e la sanzione del predetto provvedimento sono state confermate dalle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato.
3. Con richieste di intervento, pervenute nel periodo aprile 2009 - agosto 2011, alcuni consumatori e un’associazione di consumatori hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale, oggetto del provvedimento sopra citato, lamentando di aver incontrato notevoli ostacoli e impedimenti nel restituire al professionista gli apparati forniti in comodato d’uso. In particolare, gli ostacoli si sono concretizzati nella mancata comunicazione, da parte del professionista, delle modalità di restituzione dei suddetti dispositivi, nella diffusione di informazioni contraddittorie e fuorvianti per riconsegnare gli apparati, nel rifiuto opposto da alcuni rivenditori autorizzati che non hanno accettato di prenderli in consegna.
4. I segnalanti, inoltre, hanno lamentato che i suddetti impedimenti hanno comportato non solo l’addebito in fattura di penali per la mancata consegna degli apparati, ma anche la minaccia di esecuzione coattiva per non aver pagato le somme da loro richieste.
5. In risposta a diverse richieste di informazioni trasmesse al professionista, dopo la conclusione del procedimento PS572 Fastweb ha prodotto cinque note pervenute, rispettivamente, in data 12 maggio 2010, 16 giugno 2010, 20 luglio 2010, 21 ottobre 2010 e 23 dicembre 2010. Il professionista, nelle suddette comunicazioni, ha dichiarato di aver emesso a favore dei segnalanti note di credito relative agli importi indebitamente fatturati, riconoscendo, pertanto, la responsabilità dei ritardi verificatisi nella disattivazione degli account che hanno automaticamente comportato l’addebito in fattura delle penali per mancata consegna degli apparati e, in taluni casi, anche il ricorso a società di recupero crediti.
6. La pratica commerciale, pertanto, presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato nel provvedimento n. 18575 del 3 luglio 2008. In particolare, la pratica continua a presentare omissioni informative in ordine alla mancata descrizione delle modalità di riconsegna degli apparati forniti dal professionista in comodato d’uso, nonché profili di aggressività riguardanti ostacoli e impedimenti nelle modalità di restituzione degli apparati che hanno comportato nei confronti dei consumatori l’addebito in fattura di importi per la ritardata consegna dei medesimi, nonché la minaccia di esecuzione coattiva, in alcuni casi, per il mancato pagamento delle somme contestate.
7. Il citato provvedimento n. 18575, del 3 luglio 2008, risulta comunicato al professionista in data 14 luglio 2008. Dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente al 14 luglio 2008, quantomeno fino ad agosto 2011.
8. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.
RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati possono integrare una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. n. 18575, del 3 luglio 2008, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) di contestare alla società Fastweb S.p.A. la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 18575, del 3 luglio 2008;
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;
c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sonja Forenza;
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell’Autorità, dai legali rappresentanti della società Fastweb S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;
e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.  Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.  Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.   

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE Antonio Catricalà