L'Autorità Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, A.G.C.M.) è intervenuta lo scorso 30 settembre per sottolineare una possibile limitazione delle regole della concorrenza in ordine ad una proposta inserita nello schema di disegno di legge annuale sulla concorrenza, in tema di distribuzione di carburanti.
L'Autorità ha infatti evidenziato alle massime cariche dello Stato, in virtù dei suoi poteri d'intervento e segnalazione ex art. 22 della legge n.287/1990, che alcuni contenuti del verbale d'intesa delle associazioni di categoria dei distributori di carburante, frutto di una minaccia di sciopero sindacale poi revocato, il cui contenuto potrebbe confluire nel testo della legge annuale, "siano peggiorative, sotto il profilo concorrenziale, rispetto alle soluzioni normative in materia individuate originariamente nello schema di disegno di legge annuale predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico".
Si evidenziano quindi le parti più importanti della segnalazione dell'AGCM.
Sottolinea l'Autorità che "le modifiche allo schema di disegno di legge allegate al verbale di intesa: a) limitano al 25% delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete dei carburanti (di cui al decreto legislativo n. 32/98) quelle destinabili alla chiusura dei retisti indipendenti; b) eliminano la previsione di una contribuzione maggiorata del 50% al suddetto Fondo da parte degli impianti dei comuni “inadempienti” nell’attività di chiusura degli impianti incompatibili. Si tratta in entrambi i casi di modifiche idonee a dilazionare il processo di ammodernamento della rete di distribuzione di carburante nazionale, ed in quanto tali suscettibili di determinare effetti di mantenimento dell’attuale inefficienza della rete (oltre che il perdurare del cd “stacco” dei prezzi italiani rispetto alla media europea)".
Tuttavia, si ravvedono anche altri aspetti potenzialmente limitativi per uno sviluppo della concorrenzialità (e quindi, della qualità) dei servizi di distribuzione del carburante.
"Nella sua formulazione originaria, prosegue l'Autority, lo schema di disegno di legge annuale vietava, all’art. 28, al comma 1, alle Regioni ed alle Province Autonome la possibilità di porre vincoli in materia di: a) utilizzo di apparecchiature self service pre-pay durante le ore di apertura in cui gli impianti forniscono anche la modalità servito; b) apertura di nuovi impianti, ovvero trasformazione di impianti esistenti, in modalità completamente automatizzata (cd impianti ghost). Sempre al fine di garantire una maggiore concorrenza, l’art. 28 vietava inoltre la possibilità per gli enti locali di porre l’obbligo per i nuovi impianti di assicurare contemporaneamente la distribuzione di carburanti e di metano e/o GPL (comma 2).
"In quella formulazione la norma correttamente recepiva una serie di indicazioni contenute in recenti segnalazioni dell’Autorità a numerose Regioni ed enti locali, nelle quali si evidenziava l’effetto restrittivo derivante dalla eccessiva pervasività della regolamentazione locale a fronte dei principi di piena liberalizzazione all’apertura degli impianti di distribuzione prescritti dalla riforma nazionale del 2008 (art. 83 della legge n. 133/08).
"In ogni caso, lo sviluppo di una forte “selfizzazione” della rete (sino all’apertura di impianti completamente automatizzati come avviene di norma nei principali paesi europei) è sempre stato visto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come un auspicabile sviluppo della rete di distribuzione nazionale al fine di ridurre il cd “stacco” dei prezzi nazionali dalla media europea.
"Nelle ipotesi di modifica allo schema di disegno di legge, tuttavia, viene integralmente soppresso il comma 2, e il comma 1 viene riformulato nel senso di prevedere semplicemente “anche” la presenza di impianti self service in ogni impianto di distribuzione, senza però più affermare il divieto in capo alle Regioni ed alle Province Autonome di regolamentare in modo restrittivo l’effettiva operatività degli stessi.
"Da ultimo, la proposta di modifica dell’art. 29 dello schema di disegno di legge annuale interviene sul comma 3 di detto articolo, eliminando la possibilità, precedentemente prevista, di esercizio delle attività non oil da parte di soggetti non titolari delle licenze di esercizio (salvo rinuncia del diritto da parte di questi ultimi).
"In conclusione, le nuove formulazioni previste per gli artt. 28 e 29 del disegno di legge annuale, appaiono poco efficaci rispetto all’indifferibile esigenza di garantire un’uniforme applicazione a livello locale dei principi di liberalizzazione sanciti a livello nazionale dall’art. 83 della legge n. 133/08.
"L’Autorità, al fine della promozione di uno sviluppo più concorrenziale del settore della distribuzione carburanti in Italia, auspica, quindi che le modifiche sopra individuate vengano espunte dal testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, o direttamente in sede di analisi del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, o in sede di esame parlamentare dello stesso, reintroducendo altresì disposizioni realmente liberalizzatrici a favore del mercato e dei consumatori, fermo restando la previsione che prevede la caduta dell’esclusiva di fornitura".
Ancora un esempio, dunque, di come un'attenta Autorità del Mercato super partes possa non solo essere fondamentale nella redazione e valutazione di testi di legge che incidono concretamente sulla realtà economica del Paese, ma erigersi anche ad importante soggetto istituzionale a difesa degli interessi nazionali ad una concreta politica di modernizzazione e, pertanto, ad una reale tutela degli interessi dei consumatori.
Avv. Antonio M. Polito
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RispondiEliminaè bello!
mamma del sud
;O)