Il Tribunale di Roma (ordinanza del 11 aprile 2011) ha dichiarato inammissibile la class action proposta dal Codacons nei confronti di un'azienda che produce sigarette, giudicando la domanda manifestamente infondata e rilevando l’insussistenza di un interesse collettivo meritevole di tutela.
I giudici si sono soffermati anche sulla presunta capacità di alcuni additivi di accrescere gli effetti della dipendenza dalla nicotina rilevando che «l’utilizzo di additivi risulta normativamente legittimo; in ogni caso, secondo il Giudice romano, non sussiste allo stato delle conoscenze scientifiche, alcuna prova che l’eventuale utilizzo di sostanze additive determini uno stato di dipendenza o renda più difficile il distacco dal fumo». La causa poggiava sulla responsabilità dell'azienda per aver incrementato gli effetti di dipendenza dalla nicotina aggiungendo al tabacco oltre 200 additivi, e si basava su uno studio svizzero che ha dimostrato come lo scopo di tali additivi sia proprio quello di aumentare le dipendenza da sigaretta, e su una sentenza della Cassazione che ha affermato che la produzione e la vendita di tabacchi lavorati integrano una attività pericolosa, poichè i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sè una potenziale carica di nocività per la salute: «l’utilizzazione degli additivi trova ragion d’essere nell’intento di attribuire al prodotto un sapore specifico e tipizzato, come tale indispensabile perchè la casa produttrice sia competitiva sul mercato», ma «non hanno effetti assuefacenti nè esplicano alcuna funzione ai fini dell’esaltazione del rapporto di dipendenza del fumatore alla nicotina».
È dunque inammissibile, in Italia, una class action a favore dei fumatori per i rischi del tabacco e l’inserimento di additivi per favorire la dipendenza; i fumatori sono pienamente consapevoli dei rischi per la salute che corrono: «va rilevato che inequivocabilmente qualsiasi fumatore è pienamente consapevole sia dei rischi per la salute indotti dal fumo, sia della dipendenza da questo creata. Inoltre va escluso, sulla base degli studi e delle conoscenze scientifiche ormai consolidate, che la dipendenza da nicotina determini l’annullamento o la seria compromissione della volontà del fumatore nella forma di costrizione al consumo, tale da inibirgli in modo assoluto qualsiasi facoltà di scelta tra la continuazione del fumo e l’interruzione dello stesso. Nè gli effetti della nicotina, alla luce delle ricerche e dei risultati medici e scientifici, sono paragonabili alle droghe pesanti quali l’eroina o la cocaina e di tale influenza sulla volontà del fumatore da renderlo affatto incapace di smettere di fumare».
Il Codacons, considerate «le motivazioni non condivisibili del Tribunale», ricorrerà in Corte d’Appello, chiedendo l’ammissibilità della class action.
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