venerdì 11 novembre 2011

Il Regolamento per la tutela dei minori contro i film in Tv vietati ai minori di 18 anni

Della serie 'documenti utili e poco conosciuti', sperando di fare cosa gradita oggi postiamo l'Allegato 'A' alla delibera n. 220/11/CSP del 22 luglio 2011 dell'AGCOM, intitolato al «Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11  del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

1. I programmi di cui al comma 3, dell’articolo 34 del Testo Unico sono offerti dai fornitori di servizi media audiovisivi, con una funzione di controllo parentale che ne inibisca specificamente e selettivamente l’accesso, sin dalla prima utilizzazione e ad ogni successiva fruizione, salvo quanto previsto al successivo comma 3 circa la facoltà di eliminazione del controllo. 
2. L’abilitazione alla visione dei predetti programmi può avvenire esclusivamente mediante l’inserimento, da parte dell’utente maggiorenne, di un codice segreto personale specifico e individualizzato. Non costituisce codice segreto idoneo a tale scopo il PIN standard preimpostato dal produttore del dispositivo di accesso, reperibile normalmente nel manuale di istruzioni dello stesso o fornito mediante altre modalità. Tale PIN standard preimpostato può essere utilizzato per l’accesso a una procedura di personalizzazione del codice segreto necessaria per consentire la visione dei contenuti classificati per soli adulti.
3. I fornitori di servizi media audiovisivi che intendano offrire i programmi di cui al comma 3, dell’articolo 34, rendono note all’utente maggiorenne, con  apposite modalità riservate, la funzione di controllo parentale e le procedure per  l’impostazione del codice segreto abilitante alla visione. E’ fatta salva, in ogni caso, la libertà dell’utente maggiorenne di eliminare stabilmente la funzione di controllo parentale mediante procedure che saranno allo stesso comunicate secondo le predette modalità. L’utente potrà altresì, riattivare in ogni momento l’inibizione alla visione di tali programmi nonché ripersonalizzare il PIN. Alla luce di quanto disposto dalle Delibere 606/10/CONS e 607/10/CONS in merito alla relativa entrata in vigore, la presente disposizione non si applica, allo stato, ai programmi trasmessi su piattaforma WebTV o tramite Connected TV, salvo quanto previsto al successivo punto 7.
4. I fornitori di servizi media audiovisivi che offrono i contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico forniscono, inoltre, la descrizione della funzione di controllo parentale e delle procedure di funzionamento sui propri siti web nonché adeguata ed esauriente informazione sulla classificazione dei contenuti di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° aprile 2011attuativo dell’articolo 34, comma 1 del Testo Unico dei servizi media audiovisivi.
5. I fornitori di servizi di media audiovisivi che trasmettono i contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico adeguano le procedure tecniche per garantire l’osservanza delle previsioni di cui al precedente punto 2. entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, e a tal fine operano con la massima diligenza, nei loro rapporti con i produttori e/o importatori di apparecchi di ricezione e anche attraverso i loro enti associativi, al fine di assicurare nel predetto termine la conformità alle disposizioni del presente regolamento dei dispositivi di ricezione messi in commercio. 
6. Con riferimento ai dispositivi di ricezione già installati e quelli attualmente in commercio, i fornitori di servizi di media audiovisivi che trasmettono i contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico porranno in essere adeguate attività informative anche personalizzate e individuali atte a sensibilizzare l'utenza adulta circa la necessità di impostare un PIN personalizzato per inibire la fruizione dei predetti contenuti da parte dei minori.
7. Per la definizione delle specifiche regole applicabili alla diffusione dei contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico nell’ambito di servizi di media audiovisivi a richiesta e lineari su altri mezzi trasmissivi di cui alle delibere nn. 606/10/CONS e 607/10/CONS sarà istituito con apposita separata delibera uno specifico Tavolo Tecnico, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli ISP e dei fornitori di media audiovisivi a richiesta e lineari su altri mezzi trasmissivi.

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