Importanti chiarimenti dell'AGCOM sull'interpretazione della normativa sui servizi televisivi a tutela dei minori: continuiamo ad interessarci a questa delicata materia...
Riprendiamo dalla documentazione ufficiale AGCOM.
La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità, nella riunione del 17 novembre 2011, ha apportato alcune integrazioni ai chiarimenti interpretativi sulla normativa in materia di diffusione sui servizi di media audiovisivi di film vietati ai minori di anni 18 e 14, di cui al precedente comunicato del 22 luglio 2011. Di seguito si pubblica il testo aggiornato.
L’Autorità ha riscontrato l’esistenza di divergenze interpretative delle disposizioni legislative contenute nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che disciplinano la diffusione dei film cinematografici classificati come vietati ai minori.
Al fine della uniformità di comportamento da parte dei soggetti interessati, si ritiene, pertanto, opportuno esplicitare i criteri cui l’Autorità informa la propria attività di vigilanza in materia.
1. IL DETTATO NORMATIVO IN MATERIA DI DIFFUSIONE DEI FILM VIETATI.
La normativa nazionale in materia è recata dall’articolo 34 (disposizioni a tutela dei minori), del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) nel testo novellato dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
Il primo comma contiene una norma di portata generale che vieta “le trasmissioni che, anche in relazione all’orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli all’introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3” .
In altri termini, per i programmi ad accesso condizionato il divieto di cui al comma 1 non è assoluto: la legge nazionale demanda ad una specifica regolamentazione la determinazione di condizioni, vincoli, modalità e misure tecniche che ne rendano impossibile la visione da parte dei minori. L’elemento indefettibile posto dalla legge a garanzia dei minori, che assicura l’efficacia della loro tutela, è l’esistenza di un blocco da rimuovere per la visione dei programmi gravemente lesivi per i minori stessi: “il contenuto classificabile a visione non libera di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione” (comma 5, lett. a).
Il secondo comma dell’articolo in esame vieta i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi.
Il successivo comma 3 del citato articolo 34, disciplina la messa in onda, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti, ivi compresi quelli forniti a richiesta, e ne vieta su tutte le piattaforme la trasmissione dalle ore 7,00 alle ore 23,00, "fermi il rispetto delle norme a tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo...", in questo modo consentendo, nella fascia oraria dalle ore 23,00 alle 7,00, le trasmissioni ad accesso condizionato con parental control.
Il comma 4 regola, poi, i film vietati ai minori di anni quattordici e stabilisce che non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, ne' forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.
Infine, il comma 5, stabilisce che l’Autorità , al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l’uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l’accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l’utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;
b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell’ utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio”.
2. INTERPRETAZIONE DELLA NORMA: I FILM VIETATI AI MINORI DI 14 ANNI.
Poiché il comma 1 espressamente ricomprende nella categoria delle trasmissioni che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, “i contenuti di cui al comma 3”, ne consegue che il comma 3 costituisce una specificazione (relativa ai film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti) del comma 1, norma generale per i programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche. Nel comma 3 si individua espressamente (per i film in esso indicati) la fascia oraria di divieto assoluto, compresa tra le ore 7 e le ore 23; fuori dei confini di tale fascia il riferimento al comma 1 serve a condizionare la loro trasmissibilità all’adozione di misure tecnologiche tali da escludere l’accesso dei minori a tali programmi. All’interno della fascia oraria indicata dal comma 3 la programmazione appare, quindi, vietata senza nessuna deroga.
Allo stesso modo il comma 4 contiene una espressa disciplina limitativa per i film vietati ai minori di quattordici anni, indicando l’orario in cui vige il divieto di trasmissione; tali film sembrano rientrare, per criterio residuale data la loro attenuata lesività, nella categoria generale dei programmi nocivi (e non gravemente nocivi) di cui al comma 2 e, pertanto, la disposizione del comma 4 deve essere interpretata coordinandola proprio con il comma 2, che ammette la trasmissione di tali programmi anche fuori dalla fascia oraria consentita quando qualsiasi accorgimento tecnico – unitamente all’avvertenza acustica o alla identificazione all’inizio e nel corso della trasmissione mediante la presenza di un simbolo visivo, che deve accompagnare la messa in onda sia in chiaro che a pagamento dei contenuti potenzialmente pregiudizievoli per lo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori – escluda che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi (“…a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;”); fuori dalla detta fascia oraria appare quindi applicabile, per i film vietati ai minori di quattordici anni, la norma del comma 2 nella sua interezza (ivi compreso il periodo finale: “qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un’avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all’inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo”).
Alla luce di quanto previsto dalla normativa, si può ritenere che l’offerta di contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni di cui al comma 2 (fra i quali vanno ricompresi i film vietati ai minori di quattordici anni) sia condizionata dall'ora di trasmissione o in alternativa dall’adozione delle misure che assicurano effettivamente l’esclusione dell’accesso a bambini e adolescenti.
Pertanto, non appare violativa del detto combinato disposto normativo la trasmissione di un film vietato ai minori di quattordici anni nella fascia oraria di televisione per tutti, con utilizzo del parental control, purché questo assicuri in maniera effettiva e concreta l’esclusione dell’accesso a bambini e adolescenti.
Diversamente, laddove non siano adottate le misure che assicurino l’esclusione dell’accesso a bambini e adolescenti unitamente all’avvertenza o alla segnaletica, il film vietato ai minori di anni 14 non potrà essere trasmesso fuori della fascia oraria consentita dal comma 4.
3. INTERPRETAZIONE DELLA NORMA: I FILM VIETATI AI MINORI DI 18 ANNI.
Relativamente alla trasmissione di film vietati ai minori di anni 18, l'adozione del parental control in accesso condizionato, realizzato secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 34, comma 11, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con delibera n 220/11/CSP del 22 luglio 2011, abbinata alla messa in onda dopo le ore 23.00 e fino alle ore 7.00, soddisfa i requisiti richiesti dalla legge per la trasmissione di film vietati ai minori di anni 18.