lunedì 20 giugno 2011

Spedizioni internazionali: Antitrust sanziona cartello tra imprese con multe per oltre 76 milioni di euro

Nell’arco di oltre cinque anni, grazie anche al ruolo attivo svolto dalla Federazione di categoria, ventidue aziende, tra cui alcune multinazionali, si sono incontrate per concordare gli aumenti dei prezzi da applicare alla clientela. Sanzioni differenziate a seconda del ruolo svolto e della durata della partecipazione all’intesa.

Sanzioni per oltre 76 milioni di euro a diciannove imprese operanti nel settore delle spedizioni internazionali via terra per avere ristretto la concorrenza concordando gli aumenti dei prezzi da praticare alla clientela. La società  Schenker, controllata da Deutsche Bahn AG, che ha presentato domanda di clemenza, contribuendo all’individuazione del cartello, ha invece beneficiato della non imposizione della sanzione. Lo ha deciso l’Antitrust al termine dell’istruttoria che ha permesso di ricostruire un’intesa sui prezzi durata oltre cinque anni, dal marzo del 2002 all’autunno del 2007. Al cartello, costituito tra le società Agility, Albini & Pitigliani, Alpi Padana, Brigl, Cargo Nord, Dhl Global Forwarding, Dhl Express, Francesco Parisi, Gefco, Geodis Wilson, I-Dika, Italmondo, Italsempione, Itk Zardini, ITX Cargo, Rhenus, Saima, Schenker, Sittam, Spedipra, Villanova e Armando Vidale, ha partecipato, con un attivo ruolo organizzativo, anche l’associazione di categoria Fedespedi. Nei confronti di Alpi Padana e Spedipra sono risultati prescritti i poteri sanzionatori dell’Autorità.
L’istruttoria ha provato l’esistenza di un’intensa attività di concertazione: le imprese e l’associazione hanno concordato continui aumenti dei prezzi o di loro componenti attraverso almeno 20 riunioni, un ampio numero di contatti via email ed un’intensa attività di comunicazione alla categoria e all’esterno. Nel corso degli incontri venivano scambiate informazioni sui costi (in particolare, sui riflessi del prezzo del carburante e dei pedaggi autostradali esteri e sulla struttura dei costi dei partecipanti) e soprattutto si concordavano entità e modalità di incremento dei prezzi. Una volta adottate le decisioni, venivano inviate dalla Fedespedi circolari alle imprese ed alle associazioni aderenti e si effettuavano comunicati stampa per agevolare la richiesta di incremento dei prezzi alle controparti contrattuali. In questo modo anche le imprese che non partecipavano alle riunioni organizzate in ambito associativo, potevano continuare a comportarsi coerentemente con le modalità di azione concertate.
Secondo l’Autorità l’intesa ha completamente alterato la dinamica competitiva: le imprese, nel richiedere gli aumenti, partivano da una base di trattativa comune e potevano contare sulla ragionevole sicurezza che i concorrenti non avrebbero intrapreso una guerra di prezzo, ma, al contrario, avrebbero anch’essi adottato aumenti. Allo stesso modo, sapevano di confrontarsi con controparti che – avvertite degli aumenti in corso dai comunicati stampa – erano a conoscenza di una generale tendenza al rialzo dei prezzi e, pertanto, risultavano meno agguerrite nel rifiutare gli aumenti, essendo consapevoli che l’eventuale minaccia di rivolgersi ad un altro fornitore dei servizi di spedizioni internazionali, non sarebbe stata particolarmente efficace.
Dai documenti alla base dell’istruttoria emerge peraltro che le aziende puntavano ad aumenti dei prezzi molto elevati: solamente facendo riferimento ai dati resi pubblici, l’obiettivo era un incremento, fra il marzo 2002 ed il dicembre 2006, pari a quasi il 50%.
Nell’arco del periodo analizzato dall’istruttoria tutti i principali operatori del settore hanno preso parte con continuità alla concertazione, fin dal 2002. Alcune imprese, oltre ad aver partecipato all’intesa per un periodo più lungo delle altre, si sono rivelate particolarmente attive nel garantire la stabilità del cartello: si tratta di Agility, Albini, Brigl, Dhl, Italsempione, Saima, Schenker e Vidale che hanno costituito “il nocciolo duro” del cartello. Schenker prima, e Agility e Dhl poi, hanno tuttavia consentito, con le loro dichiarazioni, l’intervento dell’Autorità: in particolare, a Schenker che ha consentito la scoperta del cartello e di “mirare” gli accertamenti ispettivi è stata riconosciuta l’immunità. Ad Agility e Dhl,  che hanno confermato e rafforzato il quadro probatorio fornito da Schenker, l’Autorità ha riconosciuto la riduzione della sanzione, nella misura rispettivamente del 50% e del 49%.
Per la collaborazione fornita, la riduzione della sanzione, nella misura del 10%, è stata decisa anche per la società Sittam.
Nella determinazione delle altre multe l’Autorità ha tenuto conto dell’andamento dei bilanci, del grado di partecipazione al cartello e della collaborazione tenuta nel corso dell’istruttoria. Nel caso di Fedespedi si è considerata l’aggravante della reiterazione dell’illecito. Condotte assimilabili a quelle contestate nell’istruttoria erano, infatti, già state oggetto di un procedimento conclusosi nel marzo del 1993.
Di seguito la tabella con le singole sanzioni:

Parte
Sanzione (€)
Fedespedi
103.207
Agility
139.790
Albini & Pitigliani
8.477.792
Brigl
942.900
Cargo Nord
152.915
Dhl Express
6.642.510
Dhl Global Forwarding
198.701
Francesco Parisi
24.955
Gefco
3.159.440
Geodis Wilson
12.087.364
I-Dika
239.470
Italmondo
324.465
Italsempione
12.480.000
ITK Zardini
793.840
ITX Cargo
127.260
Rhenus
3.233.194
Saima
23.632.950
Sittam
3.215.742
Vidale
347.200
Villanova
159.973
Totale                                                 76.483.668


Roma, 16 giugno 2011

venerdì 17 giugno 2011

Poste Italiane: siglato l'accordo con associazioni dei consumatori per i rimborsi del recente black-out informatico


Blackout informatico Poste Italiane
 Al via le domande di conciliazione dal 1° luglio al 31 dicembre

Al via il Tavolo di Conciliazione.  Nell’incontro odierno, Poste Italiane ha definito d’intesa con le Associazioni dei consumatori modalità e tempi per la presentazione delle domande di conciliazione per il rimborso a favore dei cittadini che hanno subito danni a causa dei problemi informatici avvenuti nei giorni scorsi negli uffici postali. La procedura di conciliazione sarà gratuita. L’azienda ha confermato ai rappresentanti dei consumatori la propria volontà di riconoscere un rimborso a tutti coloro che abbiano subito un danno documentabile tra il 1° e  il 10 giugno.

Poste Italiane e le Associazioni hanno fissato i termini di presentazione delle domande di conciliazione: i cittadini potranno richiedere il rimborso a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre prossimi consegnando le domande direttamente negli uffici postali o presso le Associazioni dei consumatori. I moduli saranno a disposizione negli uffici postali, presso le sedi delle associazioni e potranno essere scaricati dal sito www.poste.it. e da quelli delle stesse associazioni. Le richieste saranno poi valutate caso per caso al tavolo di Conciliazione che sarà composto da un rappresentante dell’azienda e dal rappresentante dell’Associazioni scelta dal cliente.

Al termine del dibattito, Poste Italiane ha preso atto delle richieste presentate dalle Associazioni dei consumatori e si è offerta di formulare una serie di proposte da riservare ai pensionati come ulteriore gesto di attenzione dell’azienda verso questa fascia di clientela.

Le associazioni che hanno siglato l’accordo sono:
Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Arco, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

lunedì 13 giugno 2011

Sky condannata dall'Autorità Garante del Mercato a 150.000,00 euro di multa per spot ed offerte natalizi - le motivazioni.

Si riproducono le motivazioni dell'Autorità Garante del Mercato nel provvedimento di condanna della Società di produzione televisiva:

"IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
25. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo spot televisivo e a mezzo stampa, in data 23 marzo 2011 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
26. Con parere pervenuto in data 3 maggio 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame viola il disposto di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto le informazioni riportate in nota nel tabellare nonché nello spot televisivo, risultando di difficile lettura per i caratteri grafici utilizzati eccessivamente ridotti e per la brevità di tempo in sovrimpressione delle stesse sullo schermo, non consentono al consumatore di comprendere le condizioni economiche e le caratteristiche dell’offerta pubblicizzata quali, ad esempio, il prezzo mensile applicato solo per un preciso periodo di tempo, gli oneri da sostenere al momento della sottoscrizione dell’offerta (costo di attivazione e di installazione della parabola) e il periodo di validità dell’offerta stessa. Pertanto, ad avviso dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica è idonea a falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori in ordine alle informazioni che vengono fornite al pubblico circa le condizioni economiche dell’offerta e, a causa della rilevata scorrettezza, pare suscettibile di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
27. I messaggi pubblicitari fanno parte di una campagna pubblicitaria, molto ampia e persistente nonché articolata su numerosi mezzi di comunicazione, volta a promuovere un’offerta che riconosce ai sottoscrittori di un abbonamento alla piattaforma digitale Sky la fruizione dei servizi di pay tv ad un canone mensile di abbonamento estremamente vantaggioso, ossia 29 euro al mese. Le due comunicazioni, ancorché riferite a offerte formalmente distinte, appaiono suscettibili di integrare un’unica pratica commerciale in quanto riconducibili alla medesima campagna “Regalati Sky e Sky ti regala il calcioe al medesimo servizio. Come emerso nel corso del procedimento, infatti, le uniche differenze ravvisate si sostanziano nel canale di vendita attraverso il quale venivano commercializzate, nonché nella forma in cui erano presentate.
28. Alla luce delle risultanze istruttorie, pare opportuno soffermarsi separatamente sui due messaggi contestati in sede di avvio del procedimento. 
a) Lo spot televisivo
29. Il messaggio pubblicitario in analisi presenta numerosi profili omissivi e per tale motivo è
suscettibile di indurre in errore i possibili destinatari rispetto alle principali caratteristiche della promozione “Christmas box”.
30. Dagli elementi acquisiti, infatti, emerge che la promessa vantata - “Questo Natale c’è Sky Christmas Box, cinema e più di 60 canali a 29 euro al mese e il calcio è in regalo…”– come annunciato con enfasi dalla voce fuori campo dello spot e dalla scritta ben visibile che appare sullo schermo “A soli 29 euro al mese”- è ambigua e fuorviante, in quanto contraddetta dalle reali condizioni dell’offerta che prevede costi e caratteristiche del servizio inconciliabili con il claim principale prospettato in maniera perentoria “a soli 29 euro al mese. Tra le limitazioni e condizioni economiche vanno prese in esame innanzitutto l’esistenza di una notevole limitazione temporale del canone agevolato (fino al 22 maggio), l’onere economico sensibilmente più alto da sostenere dopo la scadenza della promozione (47 euro), nonché la sussistenza di un vincolo contrattuale pari a dodici mensilità. Tali elementi, indicati esclusivamente a margine nella nota informativa, già di per sé limitano l’appeal della promozione comportando maggiori oneri a carico del sottoscrittore incidenti in modo essenziale sulla portata economica dell’offerta.
31. Inoltre, la non chiarezza del messaggio è ulteriormente aggravata dalla circostanza che lo spot, concentrando l’attenzione del consumatore sul costo mensile promozionale per l’abbonamento, non informa adeguatamente i destinatari, nemmeno attraverso l’indicazione di una forcella di valori, dei costi per l’installazione della parabola (30 euro), per l’acquisto del Christmax box (prezzo consigliato 29 euro), per la disattivazione (11,44 euro) ovvero in caso di recesso anticipato rispetto al vincolo contrattuale annuale (restituzione degli sconti e restituzione contributo attivazione*). Contrariamente a quanto sostenuto da Sky, tali oneri, seppur eventuali, rilevano ai fini di un corretto apprezzamento economico dell’offerta posto che incidono significatamente sulla valutazione di opportunità e/o convenienza del servizio pay tv offerto, anche rispetto alle proposte commerciali dei competitors del settore che, in alcuni casi, non prevedono le richiamate voci accessorie (come, a mero titolo esemplificativo, il costo di installazione della parabola). Infine, la rilevata omissione sui costi in caso di recesso anticipato e sulla restituzione degli sconti fruiti acquista rilevanza essenziale anche in considerazione della durata limitata del canone al prezzo promozionale di 29 euro (informazione anch’essa oggetto di omissione, come sopra indicato) e del vincolo annuale.
32. Se é vero, come sostenuto da Sky e precedentemente osservato, che le limitazioni e i costi ulteriori sopra delineati sono riportati all’interno dello stesso spot, mediante scritte in sovrimpressione (c.d. super) che le sintetizzano, pur tuttavia si rileva che esse appaiono per circa quattro secondi sul finire della scena e, dunque, non sono agevolmente percepibili dal telespettatore anche per le dimensioni estremamente ridotte dei caratteri e il loro colore (bianco su sfondo innevato), per la posizione marginale sullo schermo nonché in ragione del breve tempo di permanenza delle scritte. Rileva, peraltro, che queste ultime risultano sovrastate, nell’ambito della comunicazione, dall’effetto suggestivo esercitato dall’audio (voce fuori campo) e dalla scritta di dimensioni notevoli che proclamano enfaticamente il corrispettivo scontato per l’abbonamento “Sky a 29 euro al mese”.
33. In ogni caso, alle scritte in sovrimpressione non potrebbe attribuirsi l’idoneità a fornire una corretta integrazione o precisazione del claim principale; vi andrebbe semmai ravvisato un evidente elemento di ambiguità, che comporta il carattere decettivo del messaggio. Inoltre, la nota recante le predette scritte è particolarmente generica e imprecisa con riferimento all’entità dei “costi operatore” e agli “sconti mensili” che il consumatore deve restituire nel caso di recesso anticipato che non sono quantificati. Nel complesso, dunque, le indicazioni contenute nei super non appaiono adeguatamente percepibili dai telespettatori e, quindi, risultano inidonee a ridimensionare le aspettative ingenerate enfaticamente dal claim (sonoro e grafico) principale.
34. Non condivisibile, poi, è l’argomentazione difensiva del professionista basata sulla circostanza che il rinvio ad altre fonti colmerebbe eventuali lacune informative. Sul punto occorre ribadire l’orientamento dell’Autorità, condiviso e confermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui eventuali elementi di etero-integrazione informativa non possono assurgere ad equipollente valenza rispetto all’osservanza di un obbligo di diligenza (quanto alla completezza, chiarezza ed esaustività del messaggio promozionale) che, invece, è ascrivibile esclusivamente al professionista. Inoltre, il rinvio al sito web www.sky.it è insufficiente a garantire una corretta informazione, sia in relazione alla già chiarita inidoneità delle scritte, sia in ragione del fatto che, rispetto ad una comunicazione televisiva incentrata su un claim perentorio e omissivo, l’invito generico a rivolgersi a fonti informative ulteriori non può certo emendare l’ingannevolezza della pubblicità per la determinante considerazione che “la consultazione di atti aggiuntivi è un fatto del tutto eventuale, in quanto il destinatario potrebbe fermarsi alla lettura del solo messaggio principale”**.
35.Il messaggio in esame, dunque, anche in rapporto all’enfasi data alla convenienza dell’offerta prospettata, deve ritenersi ingannevole in quanto, omettendo o presentando in modo ambiguo, incompleto e contraddittorio informazioni rilevanti in merito alle caratteristiche e alle effettive condizioni economiche della promozione pubblicizzata, è idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto e suscettibile di indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
b) Il tabellare
 36. Ad analoghe considerazioni si perviene rispetto alle affermazioni riportate nel tabellare pubblicitario oggetto di contestazione. L’obbligo di chiarezza informativa che deve caratterizzare le offerte commerciali degli operatori del settore delle comunicazioni è stato, nel caso di specie, disatteso da Sky nella redazione/realizzazione del messaggio in esame. Infatti, la scelta di evidenziare il costo promozionale del pacchetto televisivo, peraltro non solo nella parte centrale e accattivante del messaggio ma altresì in quella descrittiva, presente a latere, tramite l’utilizzo dell’espressione “Tutto il grande Cinema con 10 canali in HD + oltre 60 canali per tutta la famiglia + Decoder My Sky HD incluso (anziché 199 euro) + Tutta la serie A in HD Attiva Sky Christmas Box comodamente da casa tua. Tutto questo a soli 29 € al mese” è ambigua e fuorviante per il consumatore.
37. Nel tabellare in esame, infatti, deve ritenersi rilevante la mancata indicazione con caratteri adeguati delle limitazioni e delle condizioni economiche accessorie rispetto all’offerta (vincolo annuale/limite temporale della promozione, etc.). Tali informazioni, come precedentemente rilevato, sono idonee a incidere sull’esatta comprensione della vantata convenienza dell’offerta proposta, nonché essenziali per orientare le scelte dei destinatari, mitigando e limitando fortemente il tenore della promessa: “a soli 29 euro al mese”.
38. Pur considerando il mezzo attraverso il quale il messaggio è stato veicolato, atteso che il lettore – a differenza dello spot – potrebbe eventualmente soffermarsi a leggere la nota presente in calce al messaggio, si ritiene che quest’ultima non valga a sanare le ambiguità e omissioni che caratterizzano l’offerta così prospettata. Come rilevato anche nel parere della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’informativa appare carente e non portata adeguatamente all’attenzione del consumatore in quanto redatta con caratteri di dimensioni molto ridotte e collocata marginalmente, con la conseguenza di rendere la lettura non agevole.
39. Sotto altro profilo, si ritiene non esaustivo lo stesso contenuto complessivo dell’informativa fornita in calce al tabellare in quanto omette completamente di precisare il costo per l’installazione; né, peraltro, appare chiara rispetto al prezzo dell’abbonamento dopo il periodo promozionale. Come è emerso nel corso dell’istruttoria, il canone da corrispondere dopo il 22 maggio 2011 è infatti pari al corrispettivo previsto dal bouquet televisivo 3 Channel + 2 Sky Pack, ossia 47 euro al mese, con un aumento del 38% rispetto al prezzo di 29 euro al mese oggetto della promozione. La precisazione “Canone mensile dal 23/5/2011: prezzo di listino in vigore della combinazione sottoscritta” appare, dunque, insufficiente a palesare al consumatore il prezzo mensile applicato allo scadere della promozione.
40. Le rilevate omissioni e ambiguità non possono essere certo sanate, come argomentato dalla Parte, dal rinvio al call center e al sito di Sky presente a latere, che non è in alcun modo idoneo a sanare la carenza informativa riscontrata nel messaggio, rispetto a quelle informazioni essenziali che devono essere fornite contestualmente al consumatore, fin dal primo contatto, per la corretta comprensione dei termini della specifica offerta formulata.
41. Né a considerazioni in grado di inficiare quanto appena argomentato può condurre l’esposta tesi difensiva avanzata da Sky, secondo la quale per valutare compiutamente l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario, ci si debba soffermare sull’apprezzamento della sua effettiva idoneità a falsare il comportamento economico. Sul punto appare sufficiente rilevare che, come più volte osservato dall’Autorità e peraltro ampiamente confermato dalla giurisprudenza amministrativa, il bene giuridico tutelato in questa sede è la libertà di autodeterminazione del consumatore nel realizzare una scelta informata e consapevole tra le alternative presenti sul mercato e, soltanto indirettamente, gli effetti di carattere strettamente patrimoniale e/o le conseguenze, in generale, della pratica commerciale
c) Conclusioni
42. Nel caso di specie, il professionista ha disatteso quell’onere minimo di chiarezza e completezza informativa che deve contraddistinguere le comunicazioni commerciali e tanto più quelle nel settore delle offerte televisive caratterizzato da numerose proposte e combinazioni sempre molto articolate, sia sotto il profilo dei costi che dei contenuti, con il conseguente disorientamento che questo determina nel consumatore, già penalizzato da una forte asimmetria informativa.
43. In considerazione della qualità del professionista e delle caratteristiche dell’attività svolta, la condotta di Sky risulta non conforme al grado di ordinaria diligenza ragionevolmente esigibile che avrebbe imposto, nel caso di specie, di assicurare, nelle proprie comunicazioni commerciali – incentrate su un elemento talmente essenziale come il prezzo del servizio in abbonamento – peraltro nell’ambito di una siffatta campagna pubblicitaria diffusa su diversi mezzi di comunicazione, una chiarezza delle informazioni fornite ai consumatori al fine di consentire loro una piena e immediata percezione degli elementi essenziali dell’abbonamento proposto.
44. Alla luce delle precedenti considerazioni la pratica commerciale in esame risulta pertanto scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge. 

* Come emerso nell’istruttoria si può trattare anche di un importo elevato (18x5 + 30 = 120euro) pari all’importo dello sconto mensile più l’importo dello sconto sul contributo di attivazione.
**  Provv. n. 19654 del 19 marzo 2009 (PS160, Tim Sogno) in Boll. n. 12/09; per la giurisprudenza amministrativa, cfr.: Tar Lazio, sez. I, 29 dicembre 2009, n. 13789; sez. I, 8 aprile 2009, n. 3722; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2005, n. 2852."

in Boll. AGCM n. 21 del 13 giugno 2011.