Nel recente dibattito giuridico inerente l'evoluzione delle tipologie contrattuali, si parla da un po' di tempo del c.d. 'terzo contratto'.
Tale e' infatti la definizione che, da parte di certa dottrina, viene data ad un contratto stipulato non tra imprenditori o tra privati (primo contratto: quello tra soggetti di eguale 'rango' giuridico), non tra un professionista ed un consumatore (secondo contratto: quello tra soggetti con finalità - e forza - commerciali differenti), bensì tra un grande imprenditore ed una impresa individuale, o familiare.
La dottrina, in questi casi, ha elaborato motivi e strumenti di interpretazione e tutela che a volte alcune coraggiose ma isolate Corti di merito hanno sostenuto (ricordiamo che il Giudice di Pace di Sanremo, nel 1999, sollevo' persino la questione di costituzionalità dell' ex art. 1469-bis del Codice civile proprio in virtù di tale mancata estensione...).
E' dunque da salutare certamente con favore e curiosità l'inserimento previsto all'art.7 del Dl 1/2012 di due modifiche al Codice del consumo che estendono le tutele previste per il consumatore anche alle microimprese.
L'art.18 del Codice del consumo, infatti, dedicato alle 'definizioni', viene arricchito, al primo comma, di una lettera 'd-bis' che definisce proprio le microimprese, identificate come quelle "entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attivita economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare".
Di conseguenza, viene integrata anche la disciplina prevista dall'articolo successivo, il 19, nel quale viene esteso l'"ambito di applicazione" del titolo III della parte seconda del Codice anche "alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese".
Viene tuttavia specificato che, per le microimprese, "la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita, e' assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145".
Posto che dovremo verificare la persistenza di tale importante integrazione al Codice del consumo all'esito della conversione in legge del decreto, sperando nel suo mantenimento, tale integrazione sembra essere destinata a rivoluzionare non poco il contenzioso del consumo, soprattutto nei contratti di servizio.
Si immagini solamente, a mo' di esempio, alla sua applicazione nei rapporti commerciali di prestazione di servizi (telefonici, di energia) tra le grandi imprese ed i singoli professionisti.
Una piccola, grande rivoluzione che dunque svilupperà e renderà ancora più utilizzabili gli strumenti di tutela posti originariamente ad esclusiva difesa dei soggetti più deboli, che oggi tendono ad estendere la loro influenza giuridica ed economica.