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venerdì 16 dicembre 2011

Garante Privacy: provvedimento sulle telefonate 'mute'

Si riprende dal sito del Garante:

Telemarketing: stop alle telefonate "mute"Il Garante prescrive ad una società energetica misure per garantire tranquillità a utenti e consumatori
Il Garante privacy è intervenuto sul fenomeno delle cosiddette telefonate "mute", quelle cioè nelle quali il destinatario, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messo in comunicazione con alcun interlocutore. Sempre più numerosi sono gli abbonati che si rivolgono all'Autorità per segnalare la ricezione ripetuta e continua, a volte anche per 10-15 volte di seguito, di chiamate di questo tipo.
Il fenomeno nasce dall'uso da parte delle aziende di sistemi di instradamento automatico di telefonate allo scopo di porre in comunicazione gli utenti contattati con i call center addetti alla promozione di servizi e prodotti di quelle stesse aziende. Questi sistemi se impropriamente utilizzati possono provocare gravi disagi agli utenti.
E' quanto accaduto con una grande società energetica, la prima ad essere finita nel mirino del Garante. Il sistema utilizzato dalla società prevedeva infatti la possibilità dell'inoltro ai vari call center di un numero di telefonate anche molto superiore alla capacità ricettiva degli operatori. Questo al fine di evitare tempi morti o inattività. La conseguenza però era che non per tutte le chiamate c'era sempre un operatore disponibile. Chi rispondeva si trovava dunque di fronte ad una telefonata "muta" che, soprattutto se ripetuta, provocava negli utenti fastidi e anche allarme.
L'Autorità ha dunque prescritto una serie di misure per evitare di insidiare la tranquillità di utenti e consumatori. E' necessario infatti che chi si dota di sistemi di chiamata di questo tipo utilizzi accorgimenti che impediscano la reiterazione di una telefonata "muta" ed escludano la possibilità di chiamare quel numero per almeno trenta giorni.
In caso di mancato adempimento alle misure prescritte la società rischia una sanzione amministrativa che va da 30mila a 120mila euro.
Roma, 15 dicembre 2011

lunedì 21 marzo 2011

Robinson List II: il Garante della Privacy obbliga la comunicazione formale del Registro delle Opposizioni!

Telemarketing: le società telefoniche informino gli abbonati
Le società telefoniche dovranno informare i nuovi e i vecchi abbonati sulle nuove modalità da utilizzare per non ricevere telefonate pubblicitarie.
Lo ha stabilito il Garante per la privacy con un provvedimento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La nuova normativa sul telemarketing prevede, infatti, che gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate promozionali debbano iscrivere la loro utenza telefonica nel Registro delle opposizioni, entrato in funzione il 1 febbraio scorso e gestito dalla Fondazione Bordoni.
E' dunque necessario che gli operatori informino gli utenti della nuova modalità da attivare per non essere disturbati. A tale scopo il Garante ha messo a punto i due modelli di informativa che le società dovranno utilizzare e nei quali vengono specificati i cinque modi per potersi iscrivere al Registro (per posta, tramite numero verde, via mail, via fax, direttamente sul sito web della Fondazione Bordoni.
Il primo modello riguarda i nuovi abbonati alla telefonia, fissa e mobile, e coloro che cambiano operatore richiedendo la cosiddetta "portabilità del numero". Il modulo dovrà essere fornito al momento della stipula del contratto, oltre che inserito nei siti web degli operatori telefonici. Consentirà‚ anche di decidere se comparire negli elenchi telefonici ed eventualmente con quali dati (ad. es. solo con il cognome e l'iniziale del nome).
Il secondo modello é relativo ai vecchi abbonati e dovrà essere inviato alla prima occasione utile di contatto (rendiconti, fatture, altre comunicazioni di servizio) oltre che essere inserito nei siti web degli operatori. Il modello dovrà specificare che l'abbonato ha sempre diritto di cancellarsi in ogni momento dagli elenchi telefonici.
Rispetto a quelli attuali, i prossimi elenchi telefonici dunque non recheranno piú il simbolo grafico della cornetta con il quale venivano individuati gli abbonati che avevano acconsentito a far utilizzare la loro utenza per chiamate commerciali. D'ora in poi, infatti, non dipenderà dal simbolo la possibilità per le aziende di usare i numeri telefonici per fare marketing telefonico, ma dalla iscrizione o meno delle utenze al Registro delle opposizioni.
Il mancato rispetto delle prescrizioni del Garante comporta sanzioni da un minimo di 30mila ad un massimo di 180mila euro, che potranno raggiungere, nei casi piú gravi, i 300mila euro.
Roma, 11 marzo 2011

martedì 9 novembre 2010

La 'calda estate' del danno esistenziale

IL DANNO ESISTENZIALE DOPO CASS. SS.UU. NN. 26972-75/2008
QUATTRO SENTENZE DI MERITO DEL LUGLIO 2010

Grazie all’attento monitoraggio presentato dal Prof. Paolo Cendon sul sito di Persona e Danno, è possibile verificare, anche dopo le note sentenze delle Sezioni Unite (SS.UU.) della Corte di Cassazione nn. 26972-75 dell’11 novembre 2008, la persistente attività interpretativa delle Corti di merito in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione del c.d. ‘danno esistenziale’.
A mo’ di brevissima premessa, ricordiamo soltanto che le citate sentenze delle SS.UU. hanno specificato che, all’interno della valutazione del danno biologico, è da ricomprendersi anche il danno non patrimoniale c.d. ‘esistenziale’, corrispondente a quei “pregiudizi esistenziali concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psico-fisica, [che] possono costituire soltanto ‘voci’ del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione” (cit. da sent. Trib. di Roma – sez. Ostia del 22.10.2009).
Tuttavia, sempre secondo le SS.UU., è possibile individuare (e computare) una voce di ‘ulteriore danno non patrimoniale’, autonoma e separata dal danno biologico tout court, nei seguenti casi:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, […] indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno […] attraverso la norma attributiva del diritto;
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr. ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n.20684), dovendosi evitare la duplicazione di poste risarcitorie nel caso che le tabelle in uso comprendessero anche la liquidazione degli aspetti relativi al c.d. ‘danno morale’ ” (dalle Tabelle del danno del Tribunale di Roma).
Ebbene, nonostante la presenza di tali limitazioni nell’individuazione di danni non compresi nella voce di ‘danno biologico’, cionondimeno la giurisprudenza di merito ha continuato ad elaborare la vexata quaestio e ad individuare tipologie di danno che non rientrano nella pur ampia definizione delle SS.UU.
In particolare, nel luglio di quest’anno, vi sono state una serie di pronunce di merito che hanno offerto interessanti spunti di riflessione in ordine al c.d. ‘danno esistenziale’, il quale, pur se da un buon ventennio oggetto della appassionata riflessione della dottrina, forse anche in virtù di tale pur stretta limitazione (che, nello stesso tempo, ne ha rappresentato una legittimazione…), continua ad essere elaborato ed approfondito.
Una prima sentenza si dimostra interessante da un punto di vista metodologico, in quanto evidenzia un importante distinguo nell’applicazione delle c.d. ‘Tabelle’ di tutt’Italia.
La sentenza della Sez. di Ostia del Tribunale di Roma del 19 luglio scorso, ha infatti, a nostro avviso correttamente, specificato come solo l’applicazione delle Tabelle di Milano, conformate dall’aprile del 2009 alle indicazioni delle sentenze delle SS.UU., possa giustificare il calcolo accorpato delle voci di danno biologico, danno morale e danno ‘esistenziale’, in quanto elaborate proprio su tale presupposto.
Al contrario, quindi, “nel risarcimento del danno biologico delle tabelle romane non vi sono, né in tutto né in parte, le voci del danno c.d. morale e c.d. esistenziale; e nulla viene detto nelle note esplicative (e quindi occorre dedurre che nulla c’è) circa una qualche innovativa considerazione dell’incidenza negativa del danno sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
Specificazione che, se di primo acchito può apparire scontata, o addirittura banale, in realtà impone, per i Tribunali di tutt’Italia, una serie di ravvedimenti:
a)      non applicare le Tabelle di Milano, lì dove non sono motivatamente applicabili (principio generale);
b)      in ogni caso, non applicare le Tabelle di Milano solo perché sono le uniche che hanno parametrato il valore ‘punto’ del danno biologico alle interpretazioni delle SS.UU.; ma al contrario
c)      o applicare le ‘classiche’ Tabelle territoriali alla ‘vecchia maniera’, ovvero con le voci separate per ‘danno morale’ ed, eventualmente, ‘danno esistenziale’; oppure
d)      adeguare le Tabelle territoriali ai valori ed alle voci dettate dalle SS.UU. (come ha fatto il Tribunale di Milano).
Il rischio, invece, è che, in virtù di una facile ma erronea ‘traslazione’, anche Tribunali che tradizionalmente non applicano le Tabelle milanesi (come ad esempio Roma), vi si possano adeguare solo in quanto sono ‘le uniche che sono conformi alle indicazioni delle SS.UU.’. Circostanza di per sé vera, ma che comporterebbe l’applicazione di parametri socio-economici di base palesemente non conformi a quelle reali del Tribunale di riferimento.
La sentenza citata, allora, rappresenta in maniera semplice un attento ed importante monito contro una possibile (ma già presente…) ‘traslazione’ dei valori delle tabelle milanesi in tutti i Tribunali d’Italia, sulla base di un presupposto insufficiente, non necessario e che porta ad un’applicazione non corretta, ovvero per essere gli ‘unici’ ad essersi, ad oggi, adeguati alle indicazioni delle SS.UU.
Affrontando invece tre casi interessanti per il ‘merito’ del danno esistenziale, possiamo partire dalla sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 14 – 20 luglio 2010, che tratta di immissioni sonore. Nel caso di specie, si è trattato di immissioni subite da vicini di una fattoria che triturava in situ  il mangime per gli animali, creando immissioni rumorose che superavano abbondantemente la soglia di ‘normale tollerabilità’ (pur a fini produttivi).
Quello che interessa, della sentenza, è da ravvisarsi, a nostro avviso, non tanto nel riconoscimento del ‘danno alla vita di relazione’ nel caso di specie, quanto nel superamento dell’onere della prova, palesemente assente nel testo delle motivazioni. Infatti, conclude il Tribunale, “deve rilevarsi come le riscontrate immissioni rumorose, una volta accertato l’effettivo superamento della soglia di normale tollerabilità, si presentino sicuramente idonee ad incidere sulla salute degli attori e a condizionarne la vita di relazione”. Come si anticipava, non è stata data alcuna prova del pregiudizio esistenziale, ritenuto ‘in re ipsa’…
Oltretutto, tale riconoscimento implicito viene anche, diciamo così, ‘qualificato’ in due voci differenti, per ‘incidenza sulla salute degli attori’ e per ‘condizionamenti sulla vita di relazione’, ma senza che, appare opportuno dirlo, nella causa venisse fatto alcun accertamento di natura medica sulla persona degli attori. Il Giudice di Bassano del Grappa, oltretutto, in maniera in qualche modo contraddittoria, sottolinea peraltro che non possa ritenersi ‘non autonomamente risarcibile’ il ‘pregiudizio di tipo esistenziale’, ‘anche qualora lo stesso non si manifesti sotto forma di degenerazioni patologiche’, richiamando, a conferma di tale assunto, le note sentenze delle SS.UU., che però “prescrivono […] la verifica del puntuale assolvimento dell’onere della prova in ordine al lamentato danno”.
Come si vede, quindi, se da un lato è da salutare, a nostro avviso positivamente, una continuata ed approfondita riflessione sull’autonomia del danno ‘esistenziale’ rispetto a quello ‘biologico’, dall’altro si deve essere però puntuali nella sua autonoma identificazione, aspetto che, nel caso citato, non appare essere stato sufficientemente approfondito.
Diverso e più analitico percorso, invece, è stato quello affrontato dal Tribunale di Nocera Inferiore, nella sentenza del 13 luglio 2010, avente ad oggetto l’interruzione del servizio di fornitura di acqua potabile per un’intera settimana.
In tale circostanza, infatti, si è dimostrata fondamentale una ‘prova testimoniale’, attraverso la quale si è dato atto delle “difficoltà ad attendere all’igiene personale e della casa, all’impossibilità di usare acqua calda ed elettrodomestici” e della “necessità di attingere acqua presso altri Comuni limitrofi al fine di soddisfare le esigenze di vita primarie e basilari, disagi che, ripercuotendosi sul diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità, costituzionalmente garantito dall’art. 2 Cost […] fanno riconoscere il risarcimento del danno esistenziale”. Si potrebbe anche notare che il caso in questione è uno di quei casi in cui potrebbe anche a ragione desumersi il danno in base a fatti notori, essendo l’acqua un bene fondamentale la cui mancanza, ancor più dell’energia, incide pesantemente sulla ‘qualità della vita’ di ogni giorno; pur tuttavia, in questo caso le parti attrici si sono peritate di dare puntuale contezza di tali ‘difficoltà’, meritando il riconoscimento del danno, poi quantificato in maniera (quella si) equitativa ex art. 1226 C.c., in € 300,00 per tutto il periodo. In base alla stessa corretta ‘logica’, nel caso di specie, veniva invece rigettata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, giudicati ‘non provati’.
Quarto e più qualificato esempio, infine, è dato dalla Corte d’Appello di Roma in una sentenza depositata il 20 luglio u.s., nella quale si rinviene, preliminarmente, una buona definizione del ‘danno esistenziale’, presentato come quel “danno determinante una modificazione peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione sia all’interno sia all’esterno del nucleo familiare, conseguente alla ingiusta violazione di valori essenziali costituzionalmente tutelati della persona”.
Dopo tale acuta e sottile definizione del danno esistenziale, che ben mette in relazione il danno, che viene definito ‘della personalità’, con le ‘abitudini di vita’ del soggetto danneggiato, il Giudice romano passa a verificare la sussistenza di tale tipologia di danno, nel caso di specie derivante da violazione della privacy per continue telefonate di natura commerciale da parte di una ben nota società commerciale.
Anche qui, a dire il vero, qualche incertezza interpretativa è individuabile, all’interno delle motivazioni della sentenza, in quanto se da un lato il Giudice dell’Appello ricorda che “la lesione dei diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza)”, traendo tale principio da Cass. n. 7713/2000; dall’altro, immediatamente dopo, specifica che “tuttavia, il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi in re ipsa (v. Cass. n. 20987/07)”, principio che sembra contraddire quanto detto nel paragrafo immediatamente precedente, e che pone il seguente dubbio: ma allora il danno esistenziale, in quanto per natura di derivazione costituzionale, è ‘danno evento’ o ‘danno conseguenza’?
La poca chiarezza, diciamo così, teorica del ragionamento che precede, si è riflessa, come spesso succede, anche nel merito della questione, dove, se il Tribunale di primo grado aveva stabilito che “non può escludersi l’astratta configurabilità di una qualche lesione della serenità familiare – riconducibile alla materia della privacy – dovuta al continuo squillare del telefono, con diretto disturbo anche delle comunicazioni telefoniche effettivamente indirizzate al titolare dell’utenza”, salvo poi rigettare, con una qualche contraddizione, la domanda per “difetto di prova” e condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, la Corte d’Appello rigetta nuovamente la domanda, sottolineando la “prova che l’appellante non ha fornito”. Salvo poi, però, non solo compensare le spese dell’appello per l’intero, ma anche riformare la sentenza di primo grado in ordine alle spese di giudizio, compensandole al 50%, sulla base dell’“accertato profilo di responsabilità della società appellata”.
Motivazione che inaspettatamente, date le premesse, torna così a sovrapporre il piano della ‘responsabilità’ con quello relativo ai ‘danni’; piani che così, pur solo nella parte relativa alle spese di giudizio, tradiscono ancora una volta, da parte degli interpreti, una non sufficiente differenziazione teorica e, di conseguenza, pratica, con le manifeste incertezze giurisprudenziali che continuano a presentarsi sotto i nostri occhi.
Avv. Antonio M. Polito