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martedì 10 gennaio 2012

Le indicazioni dell'Autorità Antitrust a tutela dei consumatori: richiesta di multe fino a 5 milioni di euro!

Riprendiamo qui di sèguito la parte delle 'proposte di riforma' inerenti la tutela diretta dei consumatori, presentate al governo dall'Autorità posta a tutela della Concorrenza il 5 gennaio scorso, di cui ne sottolineiamo gli aspetti più importanti:

TUTELA DEL CONSUMATORE E PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
La disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa illecita costituisce lo strumento attraverso il quale l’Autorità persegue i comportamenti delle imprese idonei a falsare le scelte economiche dei consumatori, ovvero la diffusione di comunicazioni commerciali e pubblicitarie ingannevoli, suscettibili di ledere imprese concorrenti. In entrambi i casi, inoltre, tali comportamenti possono alterare in misura apprezzabile il corretto svolgimento della concorrenza nei mercati interessati. Soprattutto in relazione agli illeciti di maggiore gravità e durata, l’esperienza applicativa ha dimostrato l’inadeguatezza, in termini di deterrenza e proporzionalità delle sanzioni, dei limiti edittali massimi di 500.000,00 euro e 150.000,00 euro, attualmente previsti, rispettivamente, in caso di violazione dei divieti normativi in materia di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa illecita e in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori dell’Autorità.  Si propone pertanto di aumentare a 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro il limite edittale massimo delle sanzioni previste dall’art. 27, commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e dall’art. 8, commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 145/2007 (pubblicità ingannevole).

Inoltre, al fine di rafforzare, nell’attuale fase di crisi economica, gli strumenti di tutela a favore delle imprese di minori dimensioni – che rappresentano il tratto caratterizzante della struttura produttiva del Paese – le tutele previste dal Codice del Consumo a favore dei soli consumatori persone fisiche, potrebbero essere estese anche alle microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro). Ciò implicherebbe, in particolare, la possibilità per l’Autorità di intervenire anche nei confronti di condotte ingannevoli e/o aggressive poste in essere a danno di microimprese, a prescindere dall’esistenza di un qualunque messaggio pubblicitario. La pubblicità ingannevole suscettibile di incidere pregiudizievolmente solo sugli interessi delle microimprese continuerebbe ad essere disciplinata in via esclusiva dalle disposizioni del D.Lgs. n. 145/2007.  Si propone pertanto di: (a) modificare l’art. 18 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) introducendo la nozione di microimprese, come definita nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; (b) modificare l’art. 19 del Codice del Consumo, al fine di estendere l’ambito di applicazione delle relative disposizioni alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese, nonché di precisare che la tutela delle microimprese nei confronti della pubblicità ingannevole e della pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal D.Lgs. n. 145/2007.  

venerdì 2 dicembre 2011

TRASPORTO AEREO: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA SU ALITALIA-CAI PER VERIFICA SU CONCORRENZA

Sotto analisi, oltre alla rotta Fiumicino-Linate, altre 17 rotte. La compagnia dovrà rimuovere le situazioni di monopolio e di dominanza eventualmente accertate. Il procedimento dovrà chiudersi entro il 29 febbraio 2012.

IL COMUNICATO STAMPA

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 novembre 2011, presieduta dal nuovo presidente Giovanni Pitruzzella, ha avviato - in applicazione della legge 27 ottobre 2008 n. 166 - l’istruttoria per individuare gli effetti sul mercato della fusione Alitalia-Cai. La legge in questione aveva infatti inibito il potere di autorizzazione dell’Autorità sull’operazione del 2008 e rinviato di tre anni l’analisi per accertare la persistenza delle posizioni di dominanza eventualmente determinatesi e per indicare la data entro la quale rimuoverle.
L’Autorità ha contestualmente inviato alla società una richiesta di informazioni per avere il quadro della situazione di mercatoL’istruttoria dovrà infatti accertare la costituzione o il rafforzamento di posizioni dominanti a seguito dell’operazione nonché la loro persistenza a oggi sulla rotta Roma Fiumicino-Milano Linate e su altri 17 collegamenti, segnatamente: Roma Fiumicino-Bari, Roma Fiumicino-Brindisi, Roma Fiumicino-Catania, Roma Fiumicino-Genova, Roma Fiumicino-Lamezia Terme, Roma Fiumicino-Palermo, Roma Fiumicino-Pisa, Roma Fiumicino-Torino, Roma Fiumicino-Trieste, Roma Fiumicino-Venezia, Milano Linate-Bari, Milano Linate-Brindisi, Milano Linate-Lamezia Terme, Milano Linate-Napoli, Milano Linate-Palermo, Napoli-Torino e Napoli-Venezia.
Nel corso dell’istruttoria, che dovrà chiudersi entro il 29 febbraio 2012, verranno valutati anche gli eventuali effetti pro concorrenziali creati dall’ingresso di nuovi operatori del trasporto aereo passeggeri e lo sviluppo di forme di concorrenza intermodale sulle rotte interessate.
L’Autorità ha inoltre fissato al 28 ottobre 2012, in corrispondenza dell’inizio della stagione IATA “Winter 2012/2013”, il termine entro il quale la società dovrà rimuovere le situazioni di monopolio o di dominanza eventualmente accertate. La stagione IATA “Winter 2012/2013” rappresenta la prima data utile essendo stato già determinato il piano operativo dei voli per la stagione “Summer 2012”.
Roma, 2 dicembre 2011

mercoledì 12 ottobre 2011

Autorità Antitrust: estensione di indagine nei confronti di Trenitalia per concorrenza sleale nei confronti di Arenaways - il provvedimento.

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 settembre 2011;
SENTITO il relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTI gli articoli 4.3, 102 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito,
TFUE);
VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002; VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTO il proprio provvedimento del 15 dicembre 2010, con il quale è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell’articolo 102 del TFUE, nei confronti delle società Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con riferimento ad una strategia volta ad ostacolare se non escludere, con pregiudizio del consumatore finale, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e conseguentemente l’ingresso nel mercato italiano del trasporto passeggeri, da parte del nuovo entrante Arenaways, favorendo così la controllata di FS, Trenitalia; strategia costituita principalmente dall’adozione da parte di RFI di comportamenti ingiustificatamente dilatori; 
VISTI gli atti del procedimento;
VISTI gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e, in particolare, quelli relativi agli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 21 dicembre 2010 presso le sedi delle società Ferrovie dello Stato S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A.;
CONSIDERATO che Trenitalia S.p.A. è l’operatore incumbent nella fornitura di servizi di trasporto ferroviario, incluso il mercato nazionale dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri, nel quale Trenitalia S.p.A. detiene una posizione dominante;
CONSIDERATO che dalla suddetta documentazione risulta che Trenitalia S.p.A. sembra avere posto in essere una serie di comportamenti che appaiono finalizzati ad ostacolare se non impedire l’ingresso del nuovo operatore Arenaways S.p.A. nel mercato nazionale dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri;
CONSIDERATO in particolare che Trenitalia S.p.A. appare avere fornito all’URSF, nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 59 della legge n. 99/2009 e concluso in data 9 novembre 2010, una rappresentazione non corretta dell’impatto del prospettato ingresso di Arenaways sui contratti di servizio pubblico stipulati da Trenitalia stessa, volta ad enfatizzare il rischio che la presenza di Arenaways pregiudicasse l’equilibrio economico della gestione del servizio pubblico, compromettendone la sostenibilità
CONSIDERATO inoltre che Trenitalia S.p.A. sembra avere adottato un comportamento ostruzionistico nell’ambito del procedimento avviato dall’URSF di riesame della decisione del novembre 2010, comportamento consistente, tra l’altro, nel ritardare l’invio all’URSF delle informazioni richieste, necessarie a svolgere il procedimento di riesame, che avrebbe potuto consentire ad Arenaways di effettuare almeno alcune fermate intermedie lungo il percorso che nell’originaria richiesta collegava Milano a Torino;
CONSIDERATO poi che la strategia di Trenitalia S.p.A., in base agli atti del fascicolo, appare avere comportato un utilizzo strumentale dei propri treni non sussidiati, in particolare aumentando l’offerta di corse sulle tratte interessate dalla richiesta di Arenaways, al fine di ostacolare l’ingresso del nuovo entrante
RITENUTO, pertanto, necessario estendere soggettivamente l’istruttoria in corso anche nei confronti della società Trenitalia S.p.A.;
RITENUTO altresì necessario, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori e di garantire i diritti di difesa della società Trenitalia S.p.A., prorogare il termine di conclusione del procedimento;
DELIBERA
a) di estendere il procedimento avviato in data 15 dicembre 2010 nei confronti della società Trenitalia S.p.A.;
b) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Agroalimentare e Trasporti” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
c) di prorogare all’8 marzo 2012 il termine per la conclusione del procedimento;
d) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Stefania Di Girolamo;
e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l’istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione “Agroalimentare e Trasporti” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità. 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.    

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 

lunedì 25 ottobre 2010

Cosa accade al mercato delle Assicurazioni?

I recenti interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza sulle inefficienze concorrenziali nel settore assicurativo.

Negli ultimi sei mesi, l’Autorità che vigila sulla Concorrenza e sul Mercato ha affrontato in due occasioni la questione inerente gli aspetti concorrenziali del settore RC Auto.
Il 6 maggio 2010 (provv. n. 21091/2010), infatti, l’Autorità procedeva ad un’ ‘indagine conoscitiva’ riguardante la procedura del risarcimento diretto e i suoi effetti sulla concorrenzialità del Settore. L’Autorità, si ricorda, ha sempre spinto molto su tale argomento, in quanto “tale innovativa modalità risarcitoria […] comporta l’estensione del confronto competitivo dall’ambito tradizionale dei premi e delle garanzie, a quello dei servizi liquidativi, con potenziali effetti incentivanti rispetto alla propensione alla mobilità degli assicurati”, oltre ad instaurare un “più chiaro e diretto rapporto tra compagnia ed assicurato”.
Tuttavia, nonostante siano passati oltre tre anni dall’introduzione di tale nuova filosofia risarcitoria, “le evidenze di mercato mostrano il permanere di alcuni profili di criticità”, in quanto risulta, contrariamente alle aspettative, che “il livello dei premi applicati dalle compagnie per i contratti RCA avrebbe conosciuto negli ultimi anni incrementi significativi e generalizzati”, con aumenti ‘medi’ del 15 %, sino ad oltre il 30% per l’assicurazione dei motocicli.
Con lo scopo di analizzare i motivi che hanno portato a tali importanti ed inattesi aumenti, l’Autorità ha quindi espresso l’esigenza di effettuare “una ricostruzione attendibile dell’andamento dei prezzi effettivi e dei costi del settore RCA” ed una verifica delle “modalità e [del]le tecniche con le quali viene determinato l’importo del forfait, i parametri ed i criteri sottesi alle decisioni adottate di volta in volta in ordine all’introduzione di correttivi al sistema di compensazione, nonché le diverse politiche di controllo dei costi dei risarcimenti adottate dalle compagnie”.
L’Autorità ha, quindi, richiesto e ricevuto da poco tali dati dalle Compagnie di assicurazione, dati che sono in fase di elaborazione e i cui risultati saranno, all’esito, pubblicati.
Ma successivamente, precisamente il 29 settembre u.s., il Presidente dell’Autorità, Antonio Catricalà, ha esposto più nel dettaglio le caratteristiche degli aspetti concorrenziali nel mercato delle Assicurazioni innanzi alla Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica.
Il Presidente Catricalà parte da un dato fondamentale, cioè che “nonostante l’inizio della liberalizzazione sia stato decretato, in attuazione del diritto comunitario, fin dal 1994, non si è attivato un efficace processo concorrenziale e conseguentemente non si è avuto un riflesso positivo sul contenimento dei prezzi”. Se tuttavia tale caratteristica può essere non rara, anche a livello internazionale, in mercati come quello assicurativo o finanziario, dove i servizi vengono scelti dal consumatore “attingendo ai suggerimenti di determinati intermediari cui si riconosce una particolare fiducia (l’agente come l’addetto allo sportello bancario)”, tuttavia vengono specificate “ulteriori criticità […] dal lato dell’offerta” all’interno del mercato italiano.
Oltre infatti a “comportamenti apertamente collusivi” verificati e sanzionati in alcune occasioni da parte dell’Autorità (es.: scambio di informazioni tramite un’organizzazione comune, nel 2000), vi sono altre “criticità di struttura non facilmente risolvibili ”.
Una, ad esempio, è rappresentata dal “numero rilevante di partecipazioni incrociate” tra le diverse Compagnie, nonché dalla “moltiplicazione degli incarichi di direzione per le stesse persone fisiche che si trovano nella direzione di imprese che dovrebbero essere tra loro concorrenti”. L’Autorità cita, a riguardo, una sua indagine conoscitiva di fine 2008, dove emerge che, nelle Compagnie di Assicurazione che rappresentano circa il 90% del mercato attivo del settore, il 71% “presentava legami costituiti da amministratori comuni con i propri concorrenti”.
            Da qui, logicamente, l’Autorità rileva gli “esiti non concorrenziali” di compagini imprenditoriali tra loro vicendevolmente interlacciate, come venne sottolineato nel 2006, quando l’acquisizione di Toro Ass.ni da parte di Generali si inseriva in realtà nella più ampia logica di “costituire o rafforzare una posizione dominante collettiva” tra Generali-Toro e Fondiaria-Sai.
            Già nel 2003, data a cui risale l’ultima Indagine conoscitiva sul settore r.c.a., del resto, nella quale erano già state segnalate le criticità inerenti un continuo accrescimento dei premi, una sostanziale immutabilità delle quote di mercato e un limitato ingresso di operatori stranieri nel mercato italiano, le Compagnie stesse avevano indicato nel sistema del risarcimento c.d. ‘indiretto’ modalità di servizio che non incentivavano “comportamenti virtuosi da parte dei diversi soggetti coinvolti” e che comportavano che l’assicurato rimaneva “di fatto indifferente alla qualità del servizio nella fase di liquidazione dei sinistri”.
            Ma nonostante la realizzazione di nuove formule di distribuzione su Internet, l’inserimento del divieto di imposizione di prezzi minimi (2006) e, soprattutto, l’inserimento, nel 2007, del meccanismo del risarcimento diretto, le rigidità e le criticità del Mercato delle Assicurazioni, in Italia, non sembrano, “ad un primo sguardo”, essere affatto migliorate, non avendo avuto l’effetto di “orientare il mercato verso esiti di maggiore efficienza”.
            Infatti, a distanza di quasi tre anni dall’introduzione del nuovo meccanismo risarcitorio, sono stati “registrati fenomeni di sensibile incremento del premio” accompagnati, dal 2009, anche da un “peggioramento del rapporto tra costo dei sinistri e premi (Loss Ratio)”, che sottolinea come neanche i costi dei sinistri risultano essere sotto controllo.
            Ad un aumento dei premi che sarebbe arrivato, per alcune categorie di veicoli, anche a 20-30 punti percentuali, viene richiamata anche la conferma dei dati dell’Eurostat, che nel periodo giugno 2009 – giugno 2010, ha segnalato un aumento della tariffa media italiana del 7,7 %, a fronte di una media europea del 5,4 %.
            A tali aumenti, si aggiungono poi anche le “modalità poco trasparenti con cui gli incrementi di premio sono resi noti ai consumatori”, aspetto su cui l’Autorità ha ricevuto molteplici denunce da parte di associazioni di consumatori e che sarà oggetto di autonomo approfondimento.
            Altro aspetto molto delicato, è poi quello inerente i criteri di compensazione dei costi dei sinistri tra le singole Compagnie, sistema definito dall’Autorità “alquanto intricato nel quale peraltro sono lasciate indefinite molte questioni” ed al quale si aggiunge la “scarsa conoscibilità dei lavori e delle determinazioni del comitato tecnico che […] deve […] calcolare i valori da assumere a base delle compensazioni”, attività per la quale, peraltro, “non risulta prevista alcuna forma di pubblicità”.
            L’Autorità pertanto, in presenza di tali elementi, desume che, in virtù di queste opacità di sistema, “si aprono spazi per decisioni non pienamente efficienti, quando non addirittura opportunistiche da parte degli operatori, senza che sia possibile effettuare un efficace controllo”.
            Inoltre, l’Autorità lamenta anche la circostanza che non ha visto concretarsi, nell’interesse dei consumatori, la possibilità (art. 14, co.I, D.P.R. n. 254/06) di prevedere riduzioni del premio assicurativo a fronte di forme di risarcimento del danno “in forma specifica” (ovvero: riparazioni a mezzo di officine convenzionate). Lì dove infatti è già avvenuto, ciò è stato senza comportare riduzioni sul premio e da parte di Compagnie che adottano tale tipologia di risarcimento come unica modalità, e non già come facoltà alternativa (e meno costosa).
Il pregiudizio nei confronti dei consumatori, da questo punto di vista, risulta dunque essere duplice: da una parte, non avere modalità ‘alternative’ di risarcimento, di per sé meno costose (anche per la Compagnia); dall’altra, in caso di adozione unica (come è avvenuto), vedere ridotto il ventaglio delle officine di riferimento, i cui criteri di selezione e convenzione potrebbero peraltro anche non essere sempre ragionevoli, e non avere alcun tipo di informazione preventiva in ordine a tali soggetti fiduciari: aspetto, quest’ultimo, che, come sottolinea espressamente l’Autorità, potrebbe anche determinare la scelta di una Compagnia rispetto ad un’altra.
Come conseguenza diretta di tali prassi, poi, emergono anche altre problematiche legate alla Concorrenza ed al Mercato, ovvero ci si chiede “se queste prassi commerciali, anziché determinare gli attesi contenimenti dei costi, in realtà non si siano risolte soltanto in uno svantaggio per le carrozzerie di minori dimensioni non fidelizzate a grandi compagnie”.
Ma probabilmente la criticità principale evidenziata dall’Autorità è ancora un’altra. Contrariamente infatti ad ogni aspettativa economica relativa all’adozione del modello di risarcimento diretto, al di là di una apprezzabile velocizzazione sui tempi di liquidazione dei danni, l’altro effetto riscontrato è che “si sarebbe amplificata la tendenza alla sottostima dei danni riconosciuti ai propri assicurati da parte delle compagnie”.
Tali elementi quindi, comuni a tutto il mercato assicurativo, hanno fatto sì che la propensione a cambiare Compagnia assicurativa sia rimasta estremamente bassa, anche se leggermente migliorata (dal 6,3% nel 2006 al 9,3% nel 2009), a fronte di livelli europei ben più alti (a questo proposito, l’Autorità cita il dato britannico del 45%)…
Sul punto, viene limitata anche l’efficacia del c.d. ‘preventivatore’ curato dall’ISVAP, le cui indicazioni si limitano ai profili tariffari, “senza fornire alcuna informazione sui contenuti contrattuali delle diverse polizze, che possono essere tra loro differenziati in maniera anche assai rilevante”.
In sintesi, dunque, l’Autorità ribadisce l’estrema necessità della sua indagine, “volta a comprendere la ragione per cui il modello teoricamente efficiente dell’indennizzo diretto, nei fatti non sembra riesca a contenere adeguatamente i costi e i premi”, attingendo ad un campione societario che rappresenta “oltre l’80% in quote di mercato sui premi raccolti annualmente”.
Ancora una volta, all’esito di tale indagine, potremo dunque verificare e, come suol dirsi, ‘toccare con mano’ le singolari qualità, anche in questo settore, del ‘calabrone’ Italia.

Avv. Antonio M. Polito

lunedì 4 ottobre 2010

Segnalazione dell'Antitrust su disegno di legge su distributori benzina

            L'Autorità Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, A.G.C.M.) è intervenuta lo scorso 30 settembre per sottolineare una possibile limitazione delle regole della concorrenza in ordine ad una proposta inserita nello schema di disegno di legge annuale sulla concorrenza, in tema di distribuzione di carburanti.

            L'Autorità ha infatti evidenziato alle massime cariche dello Stato, in virtù dei suoi poteri d'intervento e segnalazione ex art. 22 della legge n.287/1990, che alcuni contenuti del verbale d'intesa delle associazioni di categoria dei distributori di carburante, frutto di una minaccia di sciopero sindacale poi revocato, il cui contenuto potrebbe confluire nel testo della legge annuale, "siano peggiorative, sotto il profilo concorrenziale, rispetto alle soluzioni normative in materia individuate originariamente nello schema di disegno di legge annuale predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico".
          
             Si evidenziano quindi le parti più importanti della segnalazione dell'AGCM.

             Sottolinea l'Autorità che "le modifiche allo schema di disegno di legge allegate al verbale di intesa: a) limitano al 25% delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete dei carburanti (di cui al decreto legislativo n. 32/98) quelle destinabili alla chiusura dei retisti indipendenti; b) eliminano la previsione di una contribuzione maggiorata del 50% al suddetto Fondo da parte degli impianti dei comuni “inadempienti” nell’attività di chiusura degli impianti incompatibili.  Si tratta in entrambi i casi di modifiche idonee a dilazionare il processo di ammodernamento della rete di distribuzione di carburante nazionale, ed in quanto tali  suscettibili di determinare effetti di mantenimento dell’attuale inefficienza della rete (oltre che il perdurare del cd “stacco” dei prezzi italiani rispetto alla media europea)".

              Tuttavia, si ravvedono anche altri aspetti potenzialmente limitativi per uno sviluppo della concorrenzialità (e quindi, della qualità) dei servizi di distribuzione del carburante.

              "Nella sua formulazione originaria, prosegue l'Autority, lo schema di disegno di legge annuale vietava, all’art. 28, al comma 1, alle Regioni ed alle Province Autonome la possibilità di porre vincoli in materia di: a) utilizzo di apparecchiature self service pre-pay durante le ore di apertura in cui gli impianti forniscono anche la modalità servito; b) apertura di nuovi impianti, ovvero trasformazione di impianti esistenti, in modalità completamente automatizzata (cd impianti ghost). Sempre al fine di garantire una maggiore concorrenza, l’art. 28 vietava inoltre la possibilità per gli enti locali di porre l’obbligo per i nuovi impianti di assicurare contemporaneamente la distribuzione di carburanti e di metano e/o GPL (comma 2).
               "In quella formulazione la norma correttamente recepiva una serie di indicazioni contenute in recenti segnalazioni dell’Autorità a numerose Regioni ed enti locali, nelle quali si evidenziava l’effetto restrittivo derivante dalla eccessiva pervasività della regolamentazione locale a fronte dei principi di piena liberalizzazione all’apertura degli impianti di distribuzione prescritti dalla riforma nazionale del 2008 (art. 83 della legge n. 133/08).
               "In ogni caso, lo sviluppo di una forte “selfizzazione” della rete (sino all’apertura di impianti completamente automatizzati come avviene di norma nei principali paesi europei) è sempre stato visto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come un auspicabile sviluppo della rete di distribuzione nazionale al fine di ridurre il cd “stacco” dei prezzi nazionali dalla media europea

               "Nelle ipotesi di modifica allo schema di disegno di legge, tuttavia, viene integralmente soppresso il comma 2, e il comma 1 viene riformulato nel senso di prevedere semplicemente “anche” la presenza di impianti self service in ogni impianto di distribuzione, senza però più affermare il divieto in capo alle Regioni ed alle Province Autonome di regolamentare in modo restrittivo l’effettiva operatività degli stessi.

                "Da ultimo, la proposta di modifica dell’art. 29 dello schema di disegno di legge annuale interviene sul comma 3 di detto articolo, eliminando la possibilità, precedentemente prevista, di esercizio delle attività non oil da parte di soggetti non titolari delle licenze di esercizio (salvo rinuncia del diritto da parte di questi ultimi). 
                 "In conclusione, le nuove formulazioni previste per gli artt. 28 e 29 del disegno di legge annuale, appaiono poco efficaci rispetto all’indifferibile esigenza di garantire un’uniforme applicazione a livello locale dei principi di liberalizzazione sanciti a livello nazionale dall’art. 83 della legge n. 133/08.
            
                  "L’Autorità, al fine della promozione di uno sviluppo più concorrenziale del settore della distribuzione carburanti in Italia, auspica, quindi che le modifiche sopra individuate vengano espunte dal testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, o direttamente in sede di analisi del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, o in sede di esame parlamentare dello stesso, reintroducendo altresì disposizioni realmente liberalizzatrici a favore del mercato e dei consumatori, fermo restando la previsione che prevede la caduta dell’esclusiva di fornitura".

                   Ancora un esempio, dunque, di come un'attenta Autorità del Mercato super partes possa non solo essere fondamentale nella redazione e valutazione di testi di legge che incidono concretamente sulla realtà economica del Paese, ma erigersi anche ad importante soggetto istituzionale a difesa degli interessi nazionali ad una concreta politica di modernizzazione e, pertanto, ad una reale tutela degli interessi dei consumatori.

                                                                      Avv. Antonio M. Polito