Roma, 5 gennaio 2011
Presidente del Senato della Repubblica Presidente della Camera dei Deputati Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dello Sviluppo Economico.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio del potere di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in merito all’art. 3, comma 1, lettera f), della legge n. 248/2006, laddove esso prevede, per quanto riguarda la distribuzione commerciale, l’eliminazione di qualsiasi autorizzazione preventiva e qualsiasi limitazione “di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti”.
L’Autorità, pur rilevando come, nel complesso, il processo di liberalizzazione e semplificazione amministrativa avviato dalla legge n. 248/06 in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi, abbia di fatto garantito agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti ed un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, osserva che la sopra citata prescrizione appare ancora penalizzante sia per gli operatori del settore che per i consumatori. Lo scopo di tale disposizione pare essere quello di salvaguardare i saldi di fine stagione che, rispetto alle semplici vendite promozionali, riguardano prodotti aventi le caratteristiche della stagionalità e/o della rispondenza ai dettami della moda del momento e sono finalizzati ad evitare una perdita di valore commerciale degli stessi, consentendo al commerciante di esaurire i prodotti destinati a diventare meno commerciabili nell’anno successivo. La restrizione pare però inidonea a raggiungere lo scopo che essa si prefigge, poiché l’unico effetto che essa consegue è quello di restringere la libertà degli operatori economici di definire la propria strategia commerciale: infatti, coloro che desiderino attuare sia una vendita promozionale che un saldo si trovano costretti, per effetto della citata disposizione, a selezionare i capi destinati alla vendita promozionale, tenendoli distinti da quelli (necessariamente diversi, come disposto dall’art. 3, comma 1, lettera f)) destinati alla vendita in saldo, realizzabile solo nei periodi stabiliti dalla normativa regionale. Se, dal punto di vista degli operatori commerciali, la disposizione in esame comprime sproporzionatamente la libertà di iniziativa economica, per quanto riguarda i consumatori essa può dar luogo a dannosi fenomeni di elusione, ed in particolare a strategie di promozione che, nel tentativo di apparire diverse e distinte rispetto alle vendite promozionali (per non ricadere nell’ambito del divieto ex art. 3, comma 1, lettera f), della legge n. 248/06), possono creare ingiustificate disparità di trattamento tra i consumatori stessi. Ciò può accadere nel caso in cui alcuni operatori commerciali, anche d’intesa con associazioni, adottino iniziative volte a consentire la vendita di prodotti a prezzi scontati presso i negozi convenzionati con tali associazioni esclusivamente a favore degli iscritti, asseritamene al fine di favorire la clientela “fidelizzata”, più che di promuovere l’acquisto di determinati prodotti. Per i tempi e le modalità con cui tali iniziative vengono realizzate, è evidente che l’intento è meramente quello di eludere il divieto di effettuare vendite promozionali di prodotti nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione; più in generale, possono rappresentare una forma di elusione della norma le iniziative di ‘prevendita’ della merce in saldo riservata dai negozianti a gruppi prescelti di clienti. Di fatto, le conseguenza negative di tali scelte commerciali vengono sopportate dai consumatori non iscritti alle associazioni convenzionate o comunque non destinatari delle offerte di “prevendita”, che non sono in grado di usufruire della stessa scelta e delle stesse vantaggiose condizioni economiche offerte agli iscritti. L’Autorità auspica, pertanto, una modifica in senso pro-concorrenziale della disposizione in esame, sì da eliminare le restrizioni che essa genera a carico degli operatori commerciali e, contestualmente, i sopra descritti fenomeni distorsivi della libertà di scelta dei consumatori.
IL PRESIDENTE Antonio Catricalà
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