lunedì 10 gennaio 2011

Raccomandazione su processi in tv - caso Sarah Scazzi

E' passata piuttosto 'sotto silenzio' la raccomandazione del Comitato dell'Autorità delle Telecomunicazioni sul rispetto del codice di autoregolamentazione sulle vicende giudiziarie in Tv, del 9 dicembre u.s.
Nonostante il tenore piuttosto blando della 'raccomandazione', strumento già di per sé 'soft', dal carattere non vincolante e privo di indicazioni specifiche, il documento è cionondimeno importante, sottolineando le responsabilità dei giornalisti e di chi fa 'informazione' su temi quali l'inserzione di elementi estranei al puro diritto di cronaca (quali comportamenti sessuali, ecc.), ovvero l'induzione ad eccessivo 'protagonismo' di soggetti che dovrebbero mantenere un necessario distacco istituzionale e/o professionale, come giudici ed avvocati.
Non secondaria, infine, la sottolineatura delle emittenti al contrario più 'virtuose', che rendono la raccomandazione non indirizzata indistintamente al mondo giornalistico televisivo tout court ma, al contrario, evidenziano i soggetti che sono riusciti a mantenere decorosa una professione oramai fondamentale per la formazione civile e culturale dello spettatore - cittadino.
Riportiamo quindi di sèguito il testo della raccomandazione.

Comitato per l’applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive

RACCOMANDAZIONE  
Il Comitato per l’applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazioni di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive si è riunito per esaminare, per le competenze ad esso attribuite, i rilievi espressi nella lettera indirizzata al medesimo dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (2 novembre 2010), con riferimento alla “copertura mediatica” della vicenda giudiziaria relativa all’omicidio di Sarah Scazzi, nonché nella comunicazione del Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori [1], allegata alla citata lettera.
 1. In questa occasione, il Comitato ritiene di dover interpretare in termini generali le funzioni istituzionali e le responsabilità di cui è investito, segnalando che la vicenda comunicativa relativa alla giovane Sarah Scazzi ha dato luogo ad una copertura mediale eccessiva e ridondante, e si riserva di approfondire, ove ne ricorrano i presupposti, la verifica di specifiche violazioni di singole parti del Codice. Tale sovraesposizione, segnalata anche dalla stessa opinione pubblica, sollecita un intervento del Comitato anche a fronte dell’evenienza che eventi e fatti drammatici possano provocare nel prossimo futuro il ripetersi di una serialità comunicativa così esasperata, come peraltro segnalato nel Comunicato del Comitato del 2 dicembre scorso. In termini di carattere generale, il Comitato osserva che tale effetto di sovraesposizione non possa essere rilevato unicamente attraverso il mero dato quantitativo rappresentato dal tempo dedicato alla vicenda giudiziaria da ciascuna emittente televisiva e più in generale dai media, ma che anche questo aspetto debba essere oggetto di attente valutazioni, fermo restando il rispetto per le scelte di ciascun mezzo di comunicazione e di ogni testata giornalistica, in ordine allo spazio da dedicare ad una vicenda di cronaca, nell’esercizio della libertà d’informazione garantita dalla Costituzione. 
 2. Ciò premesso, il Comitato, richiamandosi alla propria funzione etica di organo autodisciplinare di attuazione del “Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive”, ritiene di rivolgere comunque ai media le raccomandazioni che seguono. In primo luogo, il Comitato formula l’auspicio che l’informazione in materia di vicende giudiziarie si attenga ai principi deontologici di novità, essenzialità e correttezza che caratterizzano la professione giornalistica, evitando, in assenza di aggiornamenti sostanziali delle notizie, di alimentare gratuitamente l’interesse e l’ansia del pubblico attraverso continui annunci ad effetto di nuovi scoop, talvolta non esistenti nella realtà.
 3. Occorre anche ricordare che, soprattutto in un caso come quello dell’omicidio della minore Sarah Scazzi, si determina ormai un continuo rimbalzo multimediale di fatti e notizie che, in particolare sulla rete Internet, finisce per avere effetti imprevedibili di moltiplicazione di contatti e immagini, in grado di distorcere la percezione corretta degli eventi da parte della pubblica opinione; il Comitato ritiene, quindi, di raccomandare la massima diligenza nel compiere ogni necessario riscontro circa l’attendibilità delle notizie pubblicate, tenendo conto dei rischi di amplificazione e distorsione. 
4. Se è vero che è impossibile valutare la correttezza etica dell’offerta informativa unicamente in base a parametri di tipo quantitativo, alla luce dei principi deontologici dell’ essenzialità dell’informazione e della necessità di tutelare la sfera privata delle persone coinvolte, è altrettanto impossibile sottrarci alla raccomandazione che programmi e servizi debbano ispirarsi alla catena degli eventi più che alla pressione determinata dalla ritenuta necessità di una loro costante ripresa in ogni sede mediatica, al solo scopo di mantenere viva l’attenzione del pubblico. 
5. Il Comitato raccomanda di evitare, nell’osservanza dei principi deontologici della professione giornalistica, ogni insistenza su particolari e dettagli personali e riservati e, spesso, anche irrilevanti quali, ad esempio, i comportamenti sessuali di indagati o testimoni. Un analogo principio di tutela deve, a maggior ragione, applicarsi sia a difesa dei minori, soprattutto nella fascia protetta, sia alle vittime di eventi delittuosi, per evitare il rischio che anche la loro figura e identità vengano strumentalizzate ai fini di attrarre, o mantenere costante, in modo artificioso l’attenzione del pubblico.  
6. E’ auspicabile, inoltre, che i media evitino di assecondare ogni possibile eccesso di protagonismo degli operatori del diritto (magistrati, avvocati, consulenti e ausiliari degli organi giudiziari), e soprattutto che non si prestino a strumentalizzazioni funzionali a strategie processuali di parte, interferendo così con il regolare svolgimento delle attività giudiziarie, in modo non compatibile con i principi sanciti dal Codice di autoregolamentazione. 
7. Infine, si raccomanda, ancora una volta, a tutte le emittenti che le future eventuali trasmissioni che contengano la rappresentazione di vicende giudiziarie curino, con particolare attenzione, l’adozione di misure atte ad assicurare l’osservanza dei principi di obiettività, completezza, correttezza e imparzialità rapportati ai fatti e agli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento, con particolare riferimento alla garanzia dei principi della presunzione di non colpevolezza, del contraddittorio, del confronto dialettico tra difesa e accusa, della differenza tra documentazione e rappresentazione, della trasparenza e chiarezza sullo stato del procedimento e dei ruoli processuali, ecc., in applicazione dei criteri contenuti nel Codice di autoregolamentazione. 
8. Un profilo positivo può essere sottolineato e cioè che talune emittenti come La7 e poi anche Italia Uno e da un certo periodo Raitre, sono riuscite, in una propria autonoma scelta editoriale, ad attuare comportamenti improntati ad assoluta sobrietà, evitando ripetizioni e sovraesposizioni mediatiche.
9 dicembre 2010
                                                          
[1]
 Codice di deontologia relativo al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica 

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