venerdì 25 febbraio 2011

Diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus

Importante lacuna normativa riempita nei giorni scorsi dal Parlamento Europeo: è stato infatti approvato il Regolamento per chi viaggia in bus o pullman. Le nuove regole, che prevedono risarcimenti e rimborsi, si applicano a tutti i viaggi al di sopra dei 250 km, sia nazionali che transnazionali. Il Regolamento comunitario per chi viaggia in pullman o bus sarà in vigore a partire dalla primavera del 2013.
Qualche novità: in caso di cancellazione della corsa dopo un ritardo di almeno 2 ore, il passeggero ha diritto al rimborso integrale del biglietto e a un risarcimento pari al 50% del costo del biglietto stesso.
Rimborso e risarcimento validi solo se l’operatore non ha nel frattempo predisposto un servizio sostitutivo. Il viaggiatore ha comunque diritto al rimborso del biglietto (ma non all’indennità) se decide di rinunciare al viaggio anche in presenza di un servizio sostitutivo, a patto che la corsa abbia un ritardo di almeno 120 minuti. In caso di ritardo di oltre 90 minuti sull’orario di partenza previsto, i viaggiatori di bus e pullman hanno diritto a pasti, bevande e a massimo due notti in albergo. Il massimale di spesa, per l’operatore, è di 80 euro. Questo genere di assistenza sarà valida in caso di incidente, ritardo o interruzione del viaggio. Non si applica a ritardi causati da calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli. In caso di smarrimento o danneggiamento bagagli, la compagnia di trasporto sarà responsabile nella misura di 1200 euro in tutti i paesi dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda lesioni o morte dei passeggeri in seguito ad incidente, l’operatore sarà tenuto ad un risarcimento di almeno 220mila euro alla famiglia, salva maggiore somma prevista dalla legislazione nazionale.
Diverse indicazioni a sostegno dei passeggeri con disabilità.
Di sèguito, qualche interessante ‘considerando’ del Regolamento:

(6° considerando) Oltre al risarcimento secondo la legislazione nazionale applicabile in caso di decesso, lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, i passeggeri dovrebbero aver diritto ad assistenza per le esigenze pratiche immediate a seguito di un incidente. Tale assistenza dovrebbe comprendere, laddove necessario, servizi di primo soccorso, sistemazione, cibo, indumenti e trasporto.
(7° cons.) I servizi di trasporto di passeggeri effettuati con autobus dovrebbero essere a beneficio di tutti i cittadini. Di conseguenza, le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovuta a disabilità, all'età o ad altri fattori dovrebbero avere la possibilità di usufruire dei servizi di trasporto effettuato con autobus a condizioni che siano comparabili a quelle godute dagli altri cittadini. Le persone con disabilità o a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini in relazione alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione.
(8° cons.) Alla luce dell'articolo 9 della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta la possibilità di effettuare viaggi con autobus a condizioni comparabili a quelle godute dagli altri cittadini, occorre stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non esserne escluse a causa della loro disabilità o mobilità ridotta, eccetto che per ragioni giustificate da motivi di sicurezza o dalla configurazione del veicolo o dell'infrastruttura. Nel quadro della pertinente normativa sulla protezione dei lavoratori, le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovrebbero godere del diritto di assistenza nelle stazioni di autobus e a bordo dei veicoli. Per favorire l'inclusione sociale, l'assistenza in questione dovrebbe essere fornita gratuitamente alle persone interessate. I vettori dovrebbero fissare condizioni d'accesso, preferibilmente utilizzando il sistema europeo di normalizzazione.
(14° cons.) Fra i diritti dei passeggeri di autobus dovrebbe rientrare il diritto di ricevere informazioni in merito al servizio prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri di autobus dovrebbero essere fornite, a richiesta, in formati alternativi accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, quali stampa a caratteri grandi, linguaggio chiaro, Braille, comunicazioni elettroniche accessibili con tecnologia adattiva e nastri audio.
(15° cons.) Il presente regolamento non dovrebbe limitare i diritti dei vettori di chiedere un risarcimento a qualsiasi soggetto, compresi i terzi, in conformità della legislazione nazionale applicabile.
(16° cons.) Si dovrebbe ridurre il disagio subito dai viaggiatori a causa della cancellazione del loro viaggio o di un ritardo significativo. A tale scopo i passeggeri in partenza dalle stazioni dovrebbero ricevere assistenza e informazioni adeguate in un modo accessibile a tutti i passeggeri. I passeggeri dovrebbero altresì avere la possibilità di annullare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il proseguimento o il reinstradamento a condizioni soddisfacenti. Se i vettori omettono di fornire ai passeggeri l'assistenza necessaria, questi ultimi dovrebbero avere il diritto di ottenere un risarcimento finanziario.
(19° cons.) I passeggeri dovrebbero essere pienamente informati dei loro diritti ai sensi del presente regolamento, in modo da poterli effettivamente esercitare.
(20° cons.) I passeggeri dovrebbero poter esercitare i loro diritti mediante adeguate procedure di reclamo, organizzate dai vettori o, se del caso, mediante presentazione dei reclami all'organismo o agli organismi designati a tal fine dallo Stato membro interessato.
(24° cons.) Gli Stati membri dovrebbero fissare sanzioni per le violazioni del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Nessun commento:

Posta un commento