lunedì 10 ottobre 2011

La poco conosciuta ma invero incredibile storia della natura giuridica della TARSU/TIA, e sue poco nobili conseguenze (sull’IVA)

Pochi proverbi si adattano così bene al mondo giuridico, come quello per cui ‘il diavolo si nasconde nei dettagli’… .
Chi studia e commenta il diritto, infatti, sa bene che il significato ed il senso di qualsiasi testo giuridico (sia esso di natura legislativa, giurisprudenziale o privatistica-contrattuale), può essere determinato da uno o più ‘dettagli’ del testo, come possono esserlo commi e sottocommi, brevi incisi, sin anche singoli aggettivi…
La storia della natura giuridica della ‘Tariffa’ per i rifiuti solidi urbani (TARSU/TIA) è, da questo punto di vista, esemplare, anche per il modo in cui evidenzia quanto lo strumento legislativo possa essere (ab)usato per forzare in maniera plateale l’interpretazione del già chiaro dato normativo.
Ma andiamo con ordine ricordando i punti essenziali della questione, in ciò ricalcando quanto evidenziato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 che, come vedremo, sarà un nostro continuo e fondamentale elemento di riferimento.
Con il R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931 (‘Testo unico per la finanza locale’), veniva previsto in favore del Comune un «corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche» la cui evidente dizione ‘sinallagmatica’ (di ‘servizio’, appunto) veniva già “radicalmente mutata”, come si esprime la Corte, “dall'art. 10 della legge 20 marzo 1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani), il quale ha attribuito ai Comuni la facoltà di istituire una «tassa» per la raccolta ed il trasporto delle immondizie e dei rifiuti ordinari (interni ed esterni), ponendo tale prelievo a carico dei soggetti occupanti i fabbricati posti nelle zone in cui si svolge (in regime di privativa comunale) il servizio di raccolta”.
Dopo circa cinquant’anni, l' art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 sostituiva quindi l'intera sezione II (artt. da 268 a 278) del capo XVIII (Proventi di servizi municipalizzati) del titolo III (Entrate comunali e provinciali) del suddetto R.D. n. 1175 del 1931. In particolare, specifica sempre la Suprema Corte, “con la nuova formulazione dell' art. 268 del testo unico, il legislatore ha esteso e reso obbligatorie sia l'effettuazione dei vari servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani «interni», sia l'applicazione della «tassa» […] a carico di chiunque occupi o conduca locali, a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. […] In particolare, il legislatore, nel ridisciplinare il suddetto prelievo comunale, ha individuato nel «costo di erogazione del servizio» il limite massimo di gettito, «al netto delle entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia»; e ciò in coerenza con la denominazione di «tassa» (art. 268, citato). Nella medesima prospettiva della natura pubblicistica del prelievo, l'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, […] ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 1989, che mediante la «tassa» venissero coperti (in tutto o in parte) anche i costi dei servizi di smaltimento […] non solo dei rifiuti «interni», ma anche di quelli «di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico». […].  L'art. 8 dello stesso decreto-legge ha ribadito la qualificazione di «tassa» del prelievo, inserendo tale denominazione anche nella rubrica della citata sezione II del regio decreto”.
Sino ai primi anni novanta, pertanto, la natura pubblicistica della ‘Tassa’ per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è fuori discussione.
Un ulteriore intervento sulla disciplina è però costituito dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 il quale “ha stabilito, all'art. 58, che, in relazione all'istituzione ed all'attivazione del servizio relativo allo «smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa» nelle zone del territorio comunale, i Comuni «debbono istituire una tassa annuale» (usualmente denominata "TARSU"), da applicarsi «in base a tariffa», secondo appositi regolamenti comunali, a copertura (dal cinquanta al cento per cento ovvero, per gli enti locali per i quali sussistono i presupposti dello stato di dissesto, dal settanta al cento per cento) del costo del servizio stesso. […] Quanto ai soggetti passivi, la tassa è dovuta (in solido tra i componenti del nucleo familiare o tra gli utilizzatori in comune degli immobili) da coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti - ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde - esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa. […] Il prelievo, dunque, è posto in relazione, da un lato, alla attitudine media ordinaria alla produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti per unità di superficie e per tipo di uso degli immobili e, dall'altro, alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento dei rifiuti da parte dei soggetti passivi. […] La natura pubblicistica e non privatistica del prelievo è ulteriormente evidenziata sia dalla regola secondo cui «L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo» (art. 59, comma 6, primo periodo); sia dal sopra citato comma 3-bis dell'art. 61 e successive modificazioni, che ha reso rilevante anche il costo dello spazzamento dei rifiuti esterni”.
Nonostante dunque il testo normativo inizi a presentare qualche ambiguità (‘Tassa annuale’ -TARSU- da applicarsi ‘in base a tariffa’…), le caratteristiche del prelievo lasciano, secondo l’autorevole lettura della Suprema Corte, ben pochi dubbi in ordine alla natura pubblicistica dello stesso.
Un terzo intervento legislativo si è poi realizzato con l'entrata in vigore dell'art. 49 del cosiddetto "decreto Ronchi" (D.Lgs. n. 22/1997), il quale “ha previsto l'istituzione, da parte dei Comuni medesimi, di una «tariffa» per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Tale tariffa - usualmente denominata tariffa di igiene ambientale (TIA) - «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (comma 4). […] Il metodo normalizzato è stato approvato con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. È tenuto al pagamento della tariffa «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale» (comma 3)”.
Quarta ed ultima rilevante modifica legislativa del prelievo di natura tributaria è infine costituita dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale “ha soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, sostituendola con la diversa «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani» (come testualmente indicato nella rubrica dell'articolo), che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2-quater, del citato decreto-legge n. 208 del 2008) denomina «tariffa integrata ambientale (TIA)». […] La tariffa integrata è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani (comma 1, primo periodo). Detta tariffa, in particolare, è «commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri [...] che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali» (comma 2). […] La medesima tariffa «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (comma 4). È espressamente previsto che la tariffa «è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata» (comma 3) e che la sua riscossione, volontaria o coattiva, «può» essere effettuata secondo le disposizioni del d.P.R. n. 602 del 1973, «mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate» (comma 12)”.
A consuntivo del suo excursus normativo, la Suprema Corte affronta quindi la problematica centrale della valutazione della natura, tributaria o meno, delle varie ‘tariffe’ sui rifiuti solidi urbani, per come succedutesi nel tempo, intendendo precisare sul punto come “mediante numerose pronunce, [essa Corte abbia] indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005). […] Quanto all'irrilevanza della denominazione, lo stesso art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce espressamente che i tributi vanno individuati indipendentemente dal nomen iuris («comunque denominati»). Inoltre, il termine «tariffa» - nella tradizione propria della legislazione tributaria - ha un valore semantico neutro, nel senso che non si contrappone necessariamente a termini quali «tassa» e «tributo», tanto che anche l'art. 58 del d.lgs. n. 507 del 1993 testualmente prevede che la TARSU (cioè una «tassa» e, quindi, un «tributo») si applica «in base a tariffa». […] Dalla comparazione tra la TARSU e la TIA emergono le forti analogie dei due prelievi. Entrambi mostrano un'identica impronta autoritativa e somiglianze di contenuto con riguardo alla determinazione normativa, e non contrattuale, della fonte del prelievo. […] [Sia per la TARSU che per la T.IA.] il fatto generatore dell'obbligo di pagamento è legato non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento. In secondo luogo, in relazione ad entrambi i pagamenti, sussiste una medesima struttura autoritativa e non sinallagmatica, che emerge sotto svariati e concorrenti profili. In particolare, con riguardo ai due suddetti prelievi: a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime, appunto, di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; c) la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio. […] [L]a TIA - analogamente alla TARSU nella disciplina risultante dal disposto del comma 3-bis dell'art. 61 del d.lgs. n. 507 del 1993 (riportato al punto 6.1.2.) e dell'art. 31, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – […] [h]a la funzione, cioè, di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. L'unica sostanziale differenza sul punto tra i due prelievi si riduce al fatto che, mentre per la TARSU il gettito deve corrispondere ad un ammontare compreso tra l'intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di tale costo determinata in funzione della situazione finanziaria del Comune (art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993); per la TIA il gettito deve, invece, assicurare sempre l'integrale copertura del costo dei servizi (art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997). Tuttavia, tale differenza non è sufficiente a caratterizzare in senso privatistico la TIA, perché nulla esclude che una pubblica spesa (come il costo di un servizio utile alla collettività) possa essere integralmente finanziata da un tributo”.
Interessata della questione per motivi legati all’individuazione della giurisdizione competente (ordinaria o tributaria), la Suprema Corte si esprime tuttavia anche in ordine alla collegata tematica dell’imposizione ad IVA delle tariffe/tributi così individuati, oggetto di nostro più diretto interesse ai fini del presente scritto.
Per quanto anticipato, pertanto, la Corte, nel 2009, concludeva che “ambedue i prelievi sono estranei all'àmbito di applicazione dell'IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo - quest'ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. […] Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» (come si desume a contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008), sempre che il mancato assoggettamento all'imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa)”.
Questa, dunque, è la non semplice ricostruzione della questione relativa alla natura della Tariffa sui rifiuti solidi urbani sino al 2009, anno in cui la Suprema Corte ne ha autorevolmente e definitivamente definito la natura pubblicistica di ‘tassa’.
Tale conclusione, tuttavia, ha sollevato un delicato aspetto nei confronti degli Enti (pubblici) che gestiscono il servizio di smaltimento rifiuti, atteso che, sino ad oggi, tutti questi Enti continuano ad addebitare, oltre alla tassa, anche l’ammontare dell’IVA sulla stessa; addebito che si appalesa apertamente illegittimo per le motivazioni appena sopra descritte dalla Corte Costituzionale.
Ma se questo ‘indebito arricchimento’ da parte dello Stato e/o degli Enti gestori del Servizio avrebbe comportato, in qualsiasi paese liberale, un diritto da parte del consumatore/utente a vedersi rimborsare le somme indebitamente riconosciute ai soggetti di cui sopra, nel nostro Paese ciò non è così facile, atteso che, nel frattempo, è intervenuto, appunto, il ‘diavolo’ in uno dei suoi scivolosi, nascosti ed infidi ‘dettagli’…
Nel nostro caso, più precisamente, il ‘diavoletto’ ha le forme di un nascosto comma (n.33, l’ultimo) di un articolo (n.14) del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (‘misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica’), convertito con L. n.122 del 30 luglio 2010, che, intitolato agli enti locali, ha previsto che “le disposizioni di cui all’art.238 del D. Lgs. n.152 del 2006 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
A ciò, si aggiunga che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con propria Circolare n. 3 dell’11 novembre 2010, ritiene che la disposizione precedente, applicabile alla ‘tariffa’ di cui all’art.268 del D. Lgs. n.152/2006 (c.d. ‘TIA2’), si debba applicare anche nei confronti della c.d. ‘TIA1’, ovvero a quella ‘tariffa di igiene ambientale’ prevista dall’art.49 del D. Lgs. n.22/1997.
Il tutto, ovviamente, con la conseguenza di annullare il buon diritto, da parte dei contribuenti, a non vedersi aggiungere l’IVA sui ‘tributi’ e rendere quantomeno complicato il recupero delle somme indebitamente percepite dallo Stato e dagli Enti locali gestori del servizio di smaltimento rifiuti…
A ben vedere, tuttavia, la norma lascia aperte le seguenti problematiche:
a)      Può una norma di (sedicente) ‘interpretazione autentica’ essere manifestamente contraria all’intrinseca natura giuridica di un tributo che si è obbligati a pagare per Legge?
b)      Può comunque, una norma emanata a metà 2010, applicarsi in via retroattiva per il periodo pregresso, ed annullare il buon diritto degli utenti a vedersi rimborsare l’IVA indebitamente pagata?
c)      Può il Ministero delle Finanze, in virtù di una sua ulteriore, ed ancora più estensiva ‘interpretazione’, applicare quanto detto per il Decreto del 2006, anche a quello del 1997?
Come è evidente, in questo caso davvero, ad una pentola del tutto ‘scoperchiata’ dalla Corte Costituzionale nel 2009 in favore di un indebito pagamento (da decenni!) dell’IVA sulla Tassa sui rifiuti solidi urbani, il Parlamento ha elaborato un diabolico ‘coperchio’ per tacitare ogni possibile azione risarcitoria, ma sarà davvero così?
Forse, a questo punto, solo le Corti, di Merito e di Legittimità, potranno fornire una definitiva risposta per il ripristino di una sentita esigenza di legalità.
(continua: vedi post del 17.10)
Avv. Antonio M. Polito

lunedì 3 ottobre 2011

U.S.A. c/ Reebok Intl.

L'agenzia americana statale posta a tutela dei consumatori (Federal Trade Commission), qualche giorno fa ha raggiunto un accordo con la casa inglese Reebok International, che si è impegnata a pagare 25 milioni di dollari per pubblicità ingannevole. Nel pubblicizzare, infatti, le scarpe da corsa Run Tone e le scarpe da passeggio Easy Tone, la Reebok assicurava glutei più sodi del 28% e polpacci più forti dell'11% a chi ne avesse fatto uso. La Federal Trade Commission ha aperto, sul proprio sito, questa pagina per raccogliere le richieste di rimborso degli acquirenti di tali prodotti.
Quando il nostro Garante del Mercato avrà gli strumenti e la forza di imporre accordi di simil specie?
Si potrebbe studiare anche da noi qualche strumento di tutela privatistico, iniziando a mandare un'esplicita richiesta di rimborso a Reebok ...

venerdì 30 settembre 2011

"Luce e gas, boom di contratti falsi"

Riprendiamo dal Sole 24 Ore di un paio di giorni fa.
Un 'caso' è capitato anche tra i consumatori rivoltisi alla nostra Associazione, per il quale è in corso un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torino e la società convenuta, 'guarda caso', non ha neanche prodotto il contratto...
Comunicheremo gli aggiornamenti.

"Come accadeva appena aperta la liberalizzazione dei telefoni. Ora succede nell'elettricità e nel gas: i contratti non richiesti. Lo sportello per la tutela dei consumatori energetici organizzato dall'autorità dell'Energia, dato in gestione all'Acquirente unico (la Spa pubblica che rifornisce indirettamente di energia i consumatori domestici), ha censito in un anno, fino al 30 giugno, 3.500 casi di clienti energetici ai quali era stato cambiato a loro insaputa il contratto di luce e gas. Un fenomeno in crescita del 68 per cento.
In realtà, i casi sono molti di più di quelli censiti, ma sono risolti dalle aziende elettriche prima che il consumatore si rivolga all'Acquirente unico.
Campania, Lazio, Puglia e Toscana le regioni più tartassate dai manipolatori del contratto. Ma anche Lombardia oppure – Regione che emerge in questi mesi – Marche. Accade a Brescia, per esempio, oppure a Benevento, dove la procura sta indagando per falso in scrittura privata.
Commenta Paolo Vigevano, amministratore delegato dell'Acquirente unico: «Sono le fisiologie perverse dei processi di liberalizzazione. Per fortuna, dopo l'esperienza dei telefoni, l'energia è il settore che ha più strumenti per la tutela del consumatore».
L'Autorità dell'energia sta conducendo audizioni tra le aziende elettriche e del gas per decidere nuove misure in difesa dei cittadini beffati. Per il presidente dell'Authority, Guido Bortoni, sono fatti odiosi che vanno repressi: la tolleranza «non può che minare la reputazione dell'operatore e danneggiarlo nel punto in cui vi è più valore per il medesimo: la fiducia del cliente».
Per esempio un consumatore scopre di essere passato dal mercato tutelato al mercato libero. Oppure, sulla bolletta cambia il nome della società fornitrice. In qualche caso il contratto riporta una firma falsa. Ed è successo che la firma fosse di una persona che alla data contrattuale era morta schiattata. Il cliente, imbufalito, rivuole il suo contratto precedente, com'è suo diritto; i consumatori possono passare in tutta libertà dal segmento del mercato libero al settore tutelato.
Ma giungono segnalazioni che alcune aziende di luce e gas inventino scuse per non tornare indietro: non è possibile, ormai ha firmato, non c'è niente da fare. Accade che il consumatore esasperato riesca a compilare le pratiche per tornare al contratto precedente, e qui l'azienda energetica può diventare cavillosa tanto quanto prima, quando si trattava di accettare clienti, era superficiale: manca una virgola, il documento è incompleto, non è stata mandata la certificazione.
Nell'84% dei casi il fenomeno riguarda le famiglie. E gli autori dei misfatti sono alcuni agenti commerciali. Le aziende energetiche non gestiscono in proprio la rete di vendita e i centralini di procacciatori e si affidano su appalto a rappresentanti e società di rivenditori.
Nella maggior parte dei casi sono venditori bravissimi e onestissimi. Nella maggior parte dei casi. Ma a volte – come accadeva con i contratti telefonici, e spesso si tratta degli stessi rappresentanti di allora – ci sono agenti di vendita che compilano i contratti leggendo sui nomi del campanello di casa. Due casi su tre riguardano la corrente elettrica, poiché il mercato del metano è meno vivace. Gran parte dei contratti farlocchi è all'interno dello stesso gruppo energetico: da una società all'altra, cioè passando dalle tariffe e dalle garanzie fissate dall'Autorità dell'energia ai prezzi e ai contratti del mercato libero.
Il fenomeno riguarda tutte le società energetiche. Molte corrono ai ripari. L'Enel – vittima del fenomeno quanto i suoi clienti – per esempio ha dovuto istituire la telefonata di controllo: prima di avviare il contratto si accerta, con una chiamata a casa del cliente, se il contratto è reale. Poi ha distribuito tra i rivenditori un'uniforme. A volte l'Enel è dovuta intervenire con severità. A Brescia ha sospeso «le attività delle due agenzie», riferisce il Giornale di Brescia".
di Jacopo Giliberto
(c) Sole 24 Ore

lunedì 26 settembre 2011

La Corte d'Appello di Torino ritiene ammissibile Class Action di Altroconsumo contro Intesa San Paolo


Riprendiamo dal sito di Altroconsumo e, volentieri, pubblicizziamo...
Class action Intesa San Paolo: via libera dal giudice
La Corte d'appello di Torino ha dichiarato ammissibile l'azione collettiva risarcitoria presentata da Altroconsumo contro Intesa Sanpaolo s.p.a. per le commissioni di scoperto di conto applicate ai correntisti in rosso dopo il 15 agosto 2009 (una class action è possibile in Italia solo per eventi successivi a questa data). Spese che Altroconsumo ritiene illegittime e quindi da restituire.
Spese non dovute
Quello che chiediamo è il risarcimento dei costi illeciti fatti pagare ai correntisti di Intesa Sanpaolo: si tratta di spese, come la "Commissione per scoperto di conto (Csc)", fatte pagare dalla banca sui conti non affidati, vale a dire i conti ai quali, al momento dell'apertura, non è concesso un fido. Spese che sono state introdotta dalla banca in sostituzione delle commissioni di massimo scoperto abolite per legge nel 2009.
La Corte d’appello di Torino ha ritenuto che Altroconsumo rappresenti adeguatamente gli interessi dei correntisti e che la class action non possa essere bloccata sul nascere, come richiesto da Intesa Sanpaolo.
"E' un risultato senza precedenti per i correntisti bancari coinvolti e per i consumatori più in generale, in un momento di grave sofferenza finanziaria del Paese e dell'intera area euro, e di discussione sulla credibilità del settore bancario", ha dicharato Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo. "La trasparenza e il rispetto delle regole sono criteri da applicare irrinunciabilmente alla priopria clientela e utenza. In mancanza, i diritti dei correntisti devono poter essere tutelati attraverso il nuovo strumento della class action, che per la prima volta in Italia viene ammesso nei confronti di un importante istituto bancario, per una vicenda che coinvolge migliaia di consumatori” - ha concluso Martinello.
Continuano le adesioni
Ora la palla torna al tribunale di Torino che dovrà decidere tempi e modalità di pubblicità dell’azione e di raccolta delle adesioni.
Nel frattempo, tutti i consumatori interessati, ovvero i correntisti di Intesa Sanpaolo che pur non avendo un fido sono andati in rosso e hanno subìto dopo il 15 agosto 2009 l'applicazione di voci di spesa come la "Commissione per scoperto di conto (CSC)", possono compilare il form di pre-adesione alla class action.
Le altre class action
Otteniamo così il via libera alla prima delle tre class action in corso per ristabilire i diritti negati ai consumatori. Si attende ancora l'esito per le altre due richieste d'azione collettiva: quella sull'ipotesi di cartello nelle tariffe dei traghetti in viaggio per la Sardegna e quella sull'interruzione di servizio pubblico da parte della Rai nei confronti dei telespettatori paganti il canone di abbonamento.

martedì 13 settembre 2011

Antitrust contro Apple sulla garanzia di un anno


Da 'Repubblica' di ieri, una notizia che è scomparsa troppo velocemente dalle prime pagine dei siti di informazione...

Apple: "Garanzia 1 anno" - consumatori all'attacco

Per legge devono essere due. Indaga l'Antitrust. Prima denuncia in Trentino. L'azienda: dopo 12 mesi la responsabilità è dei venditoridi JAIME D'ALESSANDRO


ROMA - Il Trentino contro la Apple. Strano a dirsi, ma parte proprio dal nord Italia l'ultima sfida alla multinazionale fondata da Steve Jobs. Al centro della disputa, sulla quale sta indagando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, meglio nota come Antitrust, la durata della garanzia su iPhone, iPad e gli altri dispositivi prodotti dalla mela. La vicenda è cominciata un anno fa circa, quando il Centro ricerca tutela consumatori utenti (Crtcu) di Trento, denunciò il colosso di Cupertino per prassi commerciale sleale.

"Diverse persone continuano a segnalarci che i distributori di prodotti Apple non rispettano la legge europea e italiana sulle garanzie riconoscendo solo un anno di copertura", fanno sapere dal Crtcu di Trento. "Tutto ciò è in palese violazione degli articoli 132 e 133 del Codice del consumo che prevedono una durata legale di due anni". Di qui l'intervento dell'Antitrust, che in un comunicato stampa piuttosto sintetico afferma di aver avviato una procedura nei confronti dell'azienda americana e alla catena di negozi Comet.

"La garanzia è di due anni e su questo non possono esserci incertezze", dichiara una fonte interna dell'Autorità. Peccato che i termini internazionali della garanzia stabiliti dalla Apple vadano in tutt'altra direzione. Si parla di un anno di copertura, punto e basta. Non solo: l'azienda, a sua discrezione, può riparare il prodotto, sostituirlo, rimborsarlo. Finiti i dodici mesi però il problema non è più suo. Che poi è la tesi dei rivenditori Trentini: "Apple non viola le norme. Queste, infatti, prevedono che nel primo anno dopo l'acquisto le riparazioni spettino al produttore, mentre dal secondo anno, per danni di conformità, al rivenditore". Solo che certi negozianti, rivenditori esclusivi Apple in primis, si rifiutano di sostituire smartphone o tablet che siano, se sono passati più di dodici mesi.
Dall'Antitrust, in attesa del verdetto finale, sottolineano le direttive chiare della legge. "Non ha importanza se il rivenditore coincide con il produttore o meno (dunque se si è comprato l'iPhone in un Apple Store o da un distributore, ndr). Una volta che l'utente acquista il dispositivo in Italia, quel dispositivo deve essere garantito per due anni. Sarà poi un problema del rivenditore, se diverso dal produttore, stabilire un accordo con quest'ultimo. Ma non è certo una questione che può ricadere sulle spalle del consumatore".

C'è chi ha sostenuto che in realtà la legge non è poi così chiara come sembra. Eppure, a leggerla bene, di ambiguità non sembrano essercene. Anzi, l'articolo 134 dichiara nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo norme di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata. E questo significa in soldoni che Apple, o chi per lei, può imporre le norme che preferisce altrove, ma se vende in Italia o un altro Paese membro dell'Unione Europea deve rispettare l'estensione di due anni della garanzia.

In attesa che l'indagine si concluda - l'Autorità garante della concorrenza parla di circa due mesi - e che si capisca se Cupertino e i distributori presi in esame dovranno pagare o meno la multa compresa fra i cinquemila e i cinquecentomila euro, la Apple Italia per ora non commenta. Probabile però che sarà costretta a farlo quando l'Antitrust renderà noto il suo parere e l'eventuale sanzione. Perché potrebbe esser costretta ad adottare una politica diversa in Europa da quella che ha deciso di seguire in tutto il resto del mondo.

venerdì 22 luglio 2011

AGCOM: Al via nuova procedura semplificata per test velocità di connessione internet banda larga


E’ disponibile sul sito www.misurainternet.it la nuova versione del software Ne.Me.Sys. per la verifica della qualità dell’accesso ad internet a banda larga, realizzato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni e l’Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell’informazione, nell’ambito del progetto Misura Internet.

Gli utenti interessati potranno scaricare  direttamente dal sito la nuova versione 1.2 di Ne.Me.Sys, dotata di una nuova interfaccia grafica e più facile da utilizzare.

Due le principali novità introdotte. 
· Maggior velocità del test: ciascuna delle 24 misurazioni previste non durerà più di 15 minuti. 
· Possibilità di certificazione parziale dei risultati del test: se il software accerta, prima della conclusione del test completo, la violazione di uno degli impegni contrattuali dell’operatore, sarà immediatamente reso disponibile il report pdf che certifica la qualità della linea rispetto alla misura testata; l’utente potrà, comunque, decidere di proseguire con le misurazioni per ottenere il certificato in versione completa per tutti gli indicatori.

L’introduzione del nuovo software risponde alle esigenze manifestate dall’utenza
sin dalla erogazione dei primi certificati (novembre 2010) di un più agevole strumento di valutazione delle connessioni a banda larga. A fronte di oltre 39.000 iscritti al sito www.misurainternet.it (dati al 1° giugno), 12.200 hanno effettuato almeno una misura e poco più di 3.000 hanno completato la procedura ottenendo il pdf che mette in condizione di onoltrare il reclamo agli operatori nel caso un velocità di connessione inferiore a quella minima garantita.
Sul sito www.misurainternet.it al link https://www.misurainternet.it/stats.php sono, inoltre, disponibili i dati relativi alle performance di qualità dei profili di accesso ad internet da postazione fissa dei diversi operatori. Le rilevazioni pubblicate si riferiscono alle offerte più vendute negli ultimi 12 mesi e riguardano il periodo luglio - dicembre 2010. Le regioni interessate dalle misurazioni sono 6: Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto. Alle rilevazioni regionali si affianca il dato nazionale di banda minima in download pubblicato per ciascun operatore all’indirizzo: https://www.misurainternet.it/stats_nazionali.php 

Al progetto Misura Internet è dedicato un ampio approfondimento nella Relazione annuale dell’Autorità presentata qualche giorno fa  alla Camera dei Deputati.       
                 

lunedì 4 luglio 2011

Compagnie aeree: l’Antitrust sanziona Ryanair per pratiche commerciali scorrette. Multa di oltre 500 mila euro.

Oltre 500 mila euro di sanzioni a Ryanair per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori. Lo ha deciso l’Antitrust con un provvedimento che si aggiunge alla serie di istruttorie avviate nei confronti di grandi e piccole compagnie aeree europee e che ha condotto a multe complessive per quasi un milione di euro.
Nel mirino dell’Autorità l’ingannevolezza, la scarsa trasparenza, l’inadeguatezza e, in alcuni casi, addirittura la carenza di informazioni relative ai prezzi dei biglietti, che vengono presentati al mercato senza indicare alcuni costi che vengono successivamente aggiunti al momento del pagamento con carta di credito pur essendo prevedibili ed inevitabili. Le istruttorie sono state avviate in seguito alle numerose segnalazioni ricevute da consumatori e associazioni anche attraverso il servizio di Contact Center dell’Autorità.
Cinque, in particolare, le pratiche contestate a Ryanair:
1.     Ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi a mezzo stampa o sul web che prospettano offerte risultate “introvabili” dagli utenti (sanzione di 110.000 euro);
2.     Mancata indicazione nella tariffa offerta dei costi aggiuntivi, quali quello per il web check in, il supplemento carta di credito e l’IVA sui voli nazionali, che vengono automaticamente aggiunti nel corso del processo di prenotazione on line e fanno significativamente lievitare il prezzo del biglietto (sanzione di 220.000 euro);
3.     Difficoltà o, addirittura impossibilità, da parte degli utenti di ottenere assistenza post-vendita per il rimborso dei biglietti (o di parte di essi) in caso di mancata fruizione del volo, sia per motivi imputabili alla compagnia che per scelta del passeggero: ciò in particolare, per la necessità di rivolgersi ad un numero a pagamento o per l’applicazione di una fee elevata (sanzione di 90.000 euro);
4.     Pubblicazione delle condizioni generali di trasporto e delle informazioni rivolte ai consumatori italiani in lingua inglese (sanzione di 27.500 euro);
5.     Ingiustificati esborsi aggiuntivi nel caso di richiesta di variazioni di date, orari, nome dei passeggeri e tratte di volo o di riemissione della carta di imbarco in aeroporto (sanzione di 55.000 euro).
Nei mesi scorsi erano state sanzionate Alitalia (105.000 euro), Blu express (75.000 euro), Air Italy (55.000 euro), Germanwings (50.000 euro), Wizz Air (55.000 euro) e Easyjet (120.000 euro) per complessivi 962.050 euro.
Roma, 4 luglio 2011