Avv. Antonio M. Polito
Il 25 giugno u.s. l’A.G.C.M. (provvedimento n. 20011/2009) ha emesso una severa condanna nei confronti del maggiore Tour Operator (T.O.) italiano, la Alpitour S.p.A., proprietaria dei marchi Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Volando, Karambola e Viaggi Bravo, per pratica commerciale aggressiva e scorretta ex artt. 20, 21 co.I lett.d), 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.
Oggetto della contestazione e quindi della condanna, segnalata sia da singoli consumatori che dalla Assoviaggi (l’associazione rappresentativa delle Agenzie di Viaggio e Turismo (A.d.V.) in Italia e in Europa), è stato il richiesto adeguamento del costo di pacchetti turistici ‘tutto compreso’, già sottoscritti e parzialmente pagati, motivato da intervenuti aumenti del costo del carburante aereo (c.d. ‘fuel surcharge’).
La disciplina dettata dal Codice del Consumo, a riguardo, è molto precisa e dettagliata. L’Art. 90 specifica infatti, sotto il titolo di ‘revisione del prezzo’, che “1. la revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore. 2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte. 4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza”.
Peculiarità della disciplina è poi che, come nel caso di specie, a formalizzare nei confronti dei consumatori la richiesta di aumento non sia direttamente il T.O. (Alpitour), bensì la singola A.d.V. con la quale l’acquirente ha avuto diretto rapporto commerciale. In estrema sintesi, si viene a creare una sorta di effetto ‘a cascata’, nel quale gli eventuali aumenti dei costi, registrati dalle compagnie aero – portuali, vengono richiesti al T.O. (Alpitour), che a sua volta li richiede all’A.d.V., che a sua volta li ‘gira’ definitivamente all’acquirente. Vedremo in seguito quanto delicata sia, in questo contesto, la posizione di ogni A.d.V.
A livello contrattuale, le Condizioni Generali di Contratto predisposte da Alpitour, nel periodo considerato dall’Autorità (settembre 2007 – maggio 2009), prevedono effettivamente (Art.6) la possibilità di revisione unilaterale del prezzo, unitamente alle relative modalità di calcolo, ma con una serie di limiti.
Per prima cosa, Alpitour ha modificato, nell’arco di tale periodo, il contenuto di tale articolo, non avendo, nella versione ‘Estate 2007’ rispetto a quelle successive, indicato tra i parametri considerati la variazione del tasso di cambio €/USD (dollaro), oltre ad indicare un sito diverso per la verifica del c.d. ‘indice Platts’ (corrispondente al ‘costo medio giornaliero del jet aviation fuel rilevato e pubblicato on line a pagamento dall’omonima società internazionale privata e indipendente’).
Secondo elemento da sottolineare è poi che Alpitour, ancora nelle C.G.C. e sempre all’Art.6, ha inserito come ulteriore elemento di valutazione la differenza tra il valore ‘Platts’ inserito in contratto e quello medio del secondo mese precedente la partenza (verificabile tramite il sito Internet indicato).
In merito a tale secondo elemento, l’Autorità sottolinea subito come Alpitour abbia “perseguito una strategia diretta ad indicare un livello Platts molto più basso rispetto a quello esistente al momento della pubblicazione del catalogo [dove sono presenti le C.G.C.]”, circostanza che ha evidenziato in modo univoco la piena consapevolezza da parte del T.O. di “dover chiedere ai clienti, almeno per una determinata destinazione, un certo importo a titolo di adeguamento fuel”. Tale previsione, specifica l’Autorità, rappresenta una vera e propria strategia economica ed uno ‘scopo dichiarato’ da parte del T.O., atteso che emerge proprio da uno dei documenti prodotti da Alpitour nell’istruttoria del procedimento, la verifica che attesta “una evidente disponibilità del mercato a pagare più surcharge che non accettare prezzi base aumentati rispetto al passato”. In altre parole, la strategia di mercato della Alpitour è stata quella di limitare al massimo l’ascesa dei prezzi in sede di stipula del contratto, nella sempre maggiore consapevolezza di dover, in un secondo momento, richiedere, nelle immediatezza della partenza e a contratto già siglato e parzialmente pagato, una somma integrativa a formale copertura di costi maggiori sostenuti.
Premesso e comprovato documentalmente, quindi, che “dal settembre 2007 al novembre 2008 Alpitour ha richiesto con cadenza mensile adeguamenti carburanti”, ma premesso altresì che tali richieste di adeguamento conseguono ad analoghe richieste di adeguamento da parte dei vettori aerei, restava allora da verificare se l’aumento richiesto da questi ultimi corrispondesse al valore dell’aumento comunicato da Alpitour. Senza entrare nelle modalità di calcolo di tali aumenti, ciò che qui interessa sapere è come “le modalità di calcolo adottate dal T.O. per quantificare l’adeguamento carburante da richiedere ai clienti non risultano tuttavia coincidenti con quelle adottate in sede contrattuale dai vettori charter”. Più precisamente, sottolinea l’Autorità, “elaborazioni effettuate d’ufficio dei dati forniti da Alpitour e di quelli acquisiti in sede ispettiva mostrano chiaramente che per tutte le destinazioni di corto / medio raggio (che rappresentano i volumi principali realizzati dal T.O. in particolare nelle stagioni estive) l’importo per l’adeguamento fuel richiesto alle AdV è notevolmente superiore (fino al 50%) rispetto a quello richiesto dal vettore aereo (la stessa anomalia non si registra con i voli relativi alle destinazioni a lungo raggio)”. Da due tabelle elaborate dall’Autorità e richiamate nel proprio provvedimento, viene evidenziato come tra il giugno e l’agosto 2008 vengono richiesti, per tratte di breve – medio raggio, aumenti che oscillano tra i 15,44 ed i 31,36 euro, ovvero “un importante divario tra l’importo richiesto a titolo di adeguamento jet fuel dal vettore al T.O. e quello richiesto dal T.O. al cliente”.
Peraltro, come si anticipava, dal provvedimento dell’Autorità emerge altresì la posizione di estrema difficoltà nella quale si son trovate, nel caso di specie, le Agenzie di Viaggio, alle quali il Codice del Consumo (art.90) riserva l’obbligo di giustificare documentalmente le richieste di adeguamento del prezzo del pacchetto turistico nei confronti dei consumatori.
Dall’istruttoria è difatti emerso che “nessun tipo di documentazione o informativa [è] mai stata fornita da Alpitour alla propria rete distributiva” e che le A.d.V. “manifestano da tempo un forte disagio a confrontarsi con le richieste di chiarimenti da parte dei consumatori circa la congruità degli importi del fuel surcharge richiesti dal T.O. a fronte della mancanza di qualsiasi documentazione in proposito trasmessa loro”, senza peraltro dimenticare che spesso, soprattutto nei tempi più recenti, “le comunicazioni di incremento carburante pervengono [alle agenzie] via fax troppo a ridosso del limite consentito (20 giorni ante partenza) dalla legge e dal contratto per avvisare i clienti”.
Durante lo svolgersi del procedimento, infine, Alpitour si è impegnata ad inserire dal 1° giugno 2009 all’interno dei suoi siti (effettivamente presente quantomeno al seguente link: http://www.gruppoalpitour.it/alpitourworld/carburante/), un motore di ricerca che, a mezzo di un logaritmo matematico, possa calcolare i livelli di oscillazione minimi e massimi di possibili aumenti del prezzo del viaggio in virtù dell’aumento dei costi del carburante; utilità che permetterebbe così al cliente di avere a disposizione uno “strumento tecnico che, agevolmente ed in qualunque momento e in pochissimo tempo, gli permett[a] di calcolare in assoluta autonomia” tali variabili. A partire dall’inverno 2009-10, poi, Alpitour si è impegnata ad inserire anche nei propri cataloghi cartacei un apposito rinvio alla sezione dedicata al calcolo del possibile fuel surcharge.
Gli esiti finali dell’istruttoria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono particolarmente penalizzanti nei confronti di Alpitour e sottolineano a più riprese l’“assoluta inadeguatezza” del T.O. sia in ordine all’“informativa fornita da Alpitour alla clientela in ordine alle modalità di calcolo delle periodiche richieste di fuel surcharge”, che alla “sostanziale assenza di adeguata documentazione in merito ai costi sottesi a tali richieste”.
Tali elementi hanno portato pertanto a concludere che tali condotte, per tutto il periodo considerato in istruttoria (settembre 2007 – maggio 2009), hanno “permesso al T.O. […] di utilizzare in modo arbitrario dello ius variandi eccezionalmente riconosciutogli dall’art.90 Codice del Consumo, chiedendo alla propria clientela importi a titolo di adeguamento carburante non solo non verificabili dalla clientela, ma determinati secondo modalità che hanno permesso di richiedere adeguamenti notevolmente superiori a quanto legittimo e spalmati sulle varie destinazioni anche secondo criteri di mera opportunità commerciale”, utilizzando all’interno dei cataloghi ‘locuzioni non verificabili e criptiche’, nonché dal ‘contenuto gravemente ingannevole ed omissivo’. Ingannevole ai sensi dell’art.21, lett.d) C.d.C., in quanto la descrizione delle modalità di calcolo del possibile rincaro è fornita in modo ‘generico ed oscuro’; gravemente omissivo ai sensi dell’art.22 C.d.C., in quanto “non indica l’insieme delle variabili che il professionista prenderà realmente in considerazione ai fini di quantificare l’importo dell’adeguamento fuel”.
L’Autorità ha condannato Alpitour anche ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, ovvero per pratica commerciale aggressiva e ricorso ad indebito condizionamento, atteso che il T.O. ha gestito il “fuel surcharge come una variabile della politica di prezzo strutturata in base alla maggiore o minore redditività stagionale” ed ha utilizzato, all’interno di “un rapporto già fortemente squilibrato in favore del T.O.”, l’“impossibilità di controparte di recedere [dal contratto] se la variazione non eccede il 10% dell’importo originariamente stabilito”. Il consumatore, in questa maniera, a ridosso della partenza in vacanza (dato che le richieste arrivavano al limite estremo dei 20 giorni previsti dal C.d.C., ulteriore elemento definito dall’AGCM di ‘forte criticità’…), “si trova in una posizione di estrema debolezza circa l’esercizio e il controllo dei propri diritti, proprio per le difficoltà di organizzare una vacanza alternativa”. “L’impossibilità, artatamente creata dal professionista, di comprendere esattamente la giustificazione della maggiorazione di prezzo richiesta appare, pertanto, idonea ad esercitare una coercizione sul consumatore, minandone completamente la possibilità di determinarsi in modo consapevole in ordine ad una decisione economica – vale a dire il pagamento ‘informato’ del fuel surcharge in modo da poter, eventualmente, contestarne la legittimità nell’an e/o nel quantum – rispetto a cui è privato di qualsiasi strumento di reazione”.
Infine, Alpitour viene sanzionata anche per violazione dell’Art.20 C.d.C. e per pratica commerciale ‘scorretta’, atteso che, da ‘principale operatore del settore’, non ha rispettato quel “normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista e alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alle modalità con cui ha esercitato il diritto unilaterale di variare il prezzo dei propri pacchetti turistici”, nel cui esercizio ha dimostrato proprio “quell’arbitrio che il legislatore aveva inteso eliminare” in una disciplina già “del tutto eccezionale rispetto al principio per cui il prezzo di un pacchetto turistico ‘tutto compreso’ non è modificabile”.
In virtù della ‘gravità della violazione’, dell’‘importanza del professionista’ e della ‘dimensione economica’ dell’operazione, l’Autorità ha condannato Alpitour al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 400.000,00, ridotta ad € 300.000,00 in virtù dell’attività di ‘ravvedimento operoso’ medio-tempore messa in atto sul sito e, nel prossimo futuro, sui cataloghi e nelle Condizioni Generali di Contratto del T.O.
Se da un lato allora si è certamente contenti per la pronuncia anche coraggiosa nei confronti di un vero e proprio ‘colosso’ del settore del turismo (ricavi ultimo bilancio: € 3 milioni), dall’altro non ci si può esimere dal provare preoccupazione per gli aspetti davvero ‘oscuri’ che la stessa ha avuto il merito di rivelare e dell’ampio e studiato ‘raggiro’ messo in atto da molto tempo dal maggior Tour Operator italiano nei confronti dei consumatori italiani. Soprattutto se, a dar credito alle dichiarazioni dello stesso, la maggior parte degli altri competitors del settore si sono ‘ispirati’ proprio alle sue clausole contrattuali per la loro ‘chiarezza’ e ‘trasparenza’…
Probabilmente, le battaglie contro i T.O. non sono ancora terminate...
(postato originariamente il 03.08.2009)
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