mercoledì 12 ottobre 2011

Autorità Antitrust: estensione di indagine nei confronti di Trenitalia per concorrenza sleale nei confronti di Arenaways - il provvedimento.

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 settembre 2011;
SENTITO il relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTI gli articoli 4.3, 102 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito,
TFUE);
VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002; VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTO il proprio provvedimento del 15 dicembre 2010, con il quale è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell’articolo 102 del TFUE, nei confronti delle società Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con riferimento ad una strategia volta ad ostacolare se non escludere, con pregiudizio del consumatore finale, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e conseguentemente l’ingresso nel mercato italiano del trasporto passeggeri, da parte del nuovo entrante Arenaways, favorendo così la controllata di FS, Trenitalia; strategia costituita principalmente dall’adozione da parte di RFI di comportamenti ingiustificatamente dilatori; 
VISTI gli atti del procedimento;
VISTI gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e, in particolare, quelli relativi agli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 21 dicembre 2010 presso le sedi delle società Ferrovie dello Stato S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A.;
CONSIDERATO che Trenitalia S.p.A. è l’operatore incumbent nella fornitura di servizi di trasporto ferroviario, incluso il mercato nazionale dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri, nel quale Trenitalia S.p.A. detiene una posizione dominante;
CONSIDERATO che dalla suddetta documentazione risulta che Trenitalia S.p.A. sembra avere posto in essere una serie di comportamenti che appaiono finalizzati ad ostacolare se non impedire l’ingresso del nuovo operatore Arenaways S.p.A. nel mercato nazionale dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri;
CONSIDERATO in particolare che Trenitalia S.p.A. appare avere fornito all’URSF, nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 59 della legge n. 99/2009 e concluso in data 9 novembre 2010, una rappresentazione non corretta dell’impatto del prospettato ingresso di Arenaways sui contratti di servizio pubblico stipulati da Trenitalia stessa, volta ad enfatizzare il rischio che la presenza di Arenaways pregiudicasse l’equilibrio economico della gestione del servizio pubblico, compromettendone la sostenibilità
CONSIDERATO inoltre che Trenitalia S.p.A. sembra avere adottato un comportamento ostruzionistico nell’ambito del procedimento avviato dall’URSF di riesame della decisione del novembre 2010, comportamento consistente, tra l’altro, nel ritardare l’invio all’URSF delle informazioni richieste, necessarie a svolgere il procedimento di riesame, che avrebbe potuto consentire ad Arenaways di effettuare almeno alcune fermate intermedie lungo il percorso che nell’originaria richiesta collegava Milano a Torino;
CONSIDERATO poi che la strategia di Trenitalia S.p.A., in base agli atti del fascicolo, appare avere comportato un utilizzo strumentale dei propri treni non sussidiati, in particolare aumentando l’offerta di corse sulle tratte interessate dalla richiesta di Arenaways, al fine di ostacolare l’ingresso del nuovo entrante
RITENUTO, pertanto, necessario estendere soggettivamente l’istruttoria in corso anche nei confronti della società Trenitalia S.p.A.;
RITENUTO altresì necessario, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori e di garantire i diritti di difesa della società Trenitalia S.p.A., prorogare il termine di conclusione del procedimento;
DELIBERA
a) di estendere il procedimento avviato in data 15 dicembre 2010 nei confronti della società Trenitalia S.p.A.;
b) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Agroalimentare e Trasporti” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
c) di prorogare all’8 marzo 2012 il termine per la conclusione del procedimento;
d) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Stefania Di Girolamo;
e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l’istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione “Agroalimentare e Trasporti” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità. 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.    

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 

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