Nello scorso settembre, il CORECOM Emilia-Romagna ha emesso un’interessante delibera con la quale ha condannato la VODAFONE ad un cospicuo risarcimento per violazione degli obblighi di tempistica attivazione di alcuni servizi.
La delibera appare interessante soprattutto per come affronta le tematiche inerenti le previsioni di risarcimento inserite nelle Carte dei Servizi. Si riprendono di sèguito i punti salienti della decisione:
“In forza di contratto del 23 ottobre 2008, avente ad oggetto l’offerta “Vodafone InOffice Internet e Telefono Flat”, l’operatore avrebbe dovuto attivare il servizio Vodafone Station entro 20 giorni solari dal contratto, secondo quanto previsto dalla parte seconda, punto 3, della Carta del cliente di Vodafone per i servizi di telefonia fissa e di accesso a internet da postazione fissa. L’inadempimento, contestato dal gestore, non risulta provato. Al riguardo, si ritiene di dovere applicare e di doversi uniformare al principio sancito dalla Cassazione, secondo cui “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza del’’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 06-04-2006, n. 7996).
Pertanto, termine ultimo entro il quale Vodafone avrebbe dovuto attivare il servizio Vodafone Station si assume il 12 novembre 2008. A partire dal 13 novembre 2008 e sino alla disdetta, inviata dall’istante in data 16 febbraio 2009 e ricevuta dall’operatore in data 20 febbraio 2009, si ritiene di riconoscere in favore dell’istante la corresponsione di un indennizzo per ogni giorno di ritardo. A fronte di sessantasette giorni di ritardo, calcolati a far data dal 13 novembre 2008 e sino al 20 febbraio 2009, con esclusione dei sabati e delle domeniche, applicando l’indicatore 3 (“Tempo massimo per l’attivazione del servizio”) della parte terza della Carta del cliente di Vodafone per i servizi di telefonia fissa e di accesso a internet da postazione fissa, che prevede 10,00 euro per ogni giorno di ritardo per ogni ordine ricevuto (fino ad un massimo di 50,00 euro), si giunge al riconoscimento di un indennizzo pari ad euro 670,00. Tale cifra si ritiene proporzionata rispetto al disagio subito dall’utente, tenuto anche conto del grado di attivazione di quest’ultimo in ordine alla tempestiva segnalazione del disservizio al servizio clienti. Sulla quantificazione dell’indennizzo occorre infatti rinviare alla costante prassi di questo Ufficio (cfr. ex multis dell. 3/2010 e 12/2010) e della stessa AGCOM, che si intende qui richiamata, in materia di applicazione dei limiti massimi di liquidazione previsti dalle Carte di servizi. L’applicazione di tali limiti massimi infatti non è possibile laddove la somma così liquidata non sia proporzionale al pregiudizio arrecato (art. 11, c. 2, del. AGCOM 179/03/CSP), attesa la necessità che l’indennizzo sia adeguato, ossia corrispondente rispetto al pregiudizio subito. Ad ogni modo, dall’inadempimento di Vodafone relativo alla mancata attivazione del servizio Vodafone Station discende l’illegittimità degli addebiti di costi per “Attivazioni/Canoni Connettività” relativi al suddetto servizio non attivato. Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di rimborso in favore dell’istante di euro 496,48, così come dallo stesso formulata. A ciò deve aggiungersi il riconoscimento in favore dell’istante di un indennizzo per il ritardo nel riaccredito di somme addebitate e pagate ingiustamente, secondo quanto previsto dalla parte terza, punto I, indicatore 2, della Carta del cliente di Vodafone per i servizi di telefonia fissa e di accesso a internet da postazione fissa, che prevede la corresponsione di euro 5,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 50 euro. In ordine all’arco temporale individuato dall’istante e ricompreso tra la data di presentazione dell’istanza di conciliazione (4 maggio 2009) e la data della proposta transattiva avente ad oggetto il riaccredito in questione (30 novembre 2009), per un totale di centocinquanta giorni, esclusi sabati e domeniche, applicando euro 5,00 per ogni giorno, si individua un indennizzo pari ad euro 750,00. Tale cifra si ritiene proporzionale al disagio subito dall’istante, secondo le argomentazioni che precedono in materia di quantificazione degli indennizzi.
[…]
c) La domanda deve essere accolta. Secondo quanto affermato dall’istante, in data 24 marzo 2009 Vodafone sospendeva la linea telefonica mobile per presunta morosità a causa del pagamento parziale della fattura n. 8007103161 del 30 gennaio 2009 dalla quale [il Sig. XXX] aveva decurtato i costi di attivazione e canoni relativi al servizio Vodafone Station pari ad euro 123,74. A seguito della sospensione ed al fine di vedersi riattivata l’utenza mobile, l’istante, alla fine di aprile 2009, provvedeva a pagare la somma non dovuta decurtata dalla fattura di cui sopra. Solo successivamente al suddetto pagamento la linea mobile veniva riattivata. Alla luce di quanto affermato dall’istante e non specificamente comprovato in senso contrario da controparte, si ritiene di riconoscere in favore [del Sig. XXX] la corresponsione di un indennizzo per illegittima sospensione in quanto non preceduta da adeguato e congruo preavviso e a nulla rilevando la disdetta ricevuta da Vodafone in data 20 febbraio 2010, risultando riferita limitatamente al servizio Vodafone Station mai attivato dal gestore. Dal 24 marzo 2010 al 30 aprile 2010, a fronte di ventisette giorni di indebita sospensione, in assenza della specifica previsione di un indennizzo per illegittima sospensione ad opera della Carta del cliente di Vodafone per i servizi mobili, si ritiene di procedere in via analogica applicando quanto previsto dalla stessa carta per l’ipotesi di mancata attivazione del servizio. Pertanto, secondo quanto previsto per i servizi mobili dalla parte terza, punto II, indicatore 9, si applica un indennizzo di euro 10,33 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 51,65. Considerato che vengono in rilievo ventisette giorni di illegittima sospensione, esclusi sabati e domeniche, si riconosce a favore dell’istante un indennizzo pari ad euro 278,91. Tale cifra si ritiene proporzionale al disagio subito dall’istante e si rinvia a quanto detto sopra in ordine al superamento dei limiti massimi in materia di quantificazione degli indennizzi.”
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