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giovedì 17 febbraio 2011

Le conseguenze di una bolletta poco trasparente: quali danni per il consumatore?

I MOTIVI DELLE SANZIONI ELEVATE DALL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS CONTRO IREN MERCATO S.P.A. E LORO POSSIBILI EFFETTI SUGLI UTENTI DI ENERGIA.

Con un’interessante deliberazione del 7 febbraio scorso (VIS 20/11), l’Autorità dell’Energia ed il Gas ha sanzionato, con altre sei Società, la IREN MERCATO S.p.A. per l’utilizzo di bollette poco trasparenti.
In particolare, l’Autorità ha verificato, da parte della Società che opera a Genova ed a Torino, l’uso di bollette per l’Energia elettrica carenti di alcuni fondamentali elementi di verifica nell’interesse dei consumatori, per un lungo periodo di tempo che, a seconda dell’infrazione, varia da due a tre anni.
I più importanti elementi non comunicati con la necessaria trasparenza, sono risultati essere, a seconda delle tipologie di contratto, i seguenti:
-          La mancanza delle voci, macro-voci, aggregazioni e denominazioni indicate dall’Autorità nei corrispettivi fatturati ai clienti;
-          L’indicare anche altre voci non indicate dall’Autorità nella redazione del ‘Quadro sintetico’ della bolletta, che ne vanifichino la leggibilità e la trasparenza;
-          La mancata indicazione, in bolletta, delle condizioni economiche dell’offerta, pur in presenza di un richiamo a quelle sottoscritte in contratto;
-          Mancanza di informazioni, in bolletta, relative al consumo annuo, al tasso di interesse di mora applicato qualora il pagamento avvenga oltre la scadenza, al termine che intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento e l’attivazione delle procedure previste dal contratto in caso di morosità del cliente;
Come già anticipato, le violazioni di cui sopra sono state accertate per un periodo di tempo di almeno due anni, se non più.
Ma, a parte la sanzione di natura amministrativa comminata alla Società ligure per 84.000 euro totali (che, a fronte di un fatturato di 745 milioni di euro, appaiono davvero poco incisivi, al fine di servire da ‘mònito’ per adeguarsi alla normativa vigente…), qual è il danno che tali mancanze (gravi e prolungate, per migliaia e migliaia di utenti) hanno comportato per i consumatori finali?
Trattandosi di ‘trasparenza’, è evidente che qualsiasi elemento del contratto possa essere in astratto inficiato da una violazione delle sue regole ma, a seconda della natura di tale elemento, diversi potranno essere gli effetti sulle azioni a tutela del consumatore.
Fondamentalmente, potremmo distinguere tre strumenti di tutela: l’annullamento del contratto, la cancellazione e/o sostituzione di clausole, ed il risarcimento del danno economico, ogni qualvolta questo sarà dimostrabile (anche unitamente all’annullamento ed alla cancellazione di calusole).
L’utente consumatore potrà infatti chiedere l’annullamento del contratto nei casi in cui la violazione delle regole di trasparenza abbia comportato una non sufficiente chiarezza sulle caratteristiche fondamentali della fornitura di energia, quali ad esempio il costo vivo dell’energia, le condizioni di utilizzo della stessa (fasce orarie, ecc.), ovvero altre caratteristiche fondamentali del servizio reso dalla Società fornitrice (inserimento e costi di tasse, servizi, ecc.).
In altre parole, l’utente potrà chiedere l’annullamento del contratto (oltre al risarcimento dei danni eventualmente subiti e dimostrabili) se, dalla violazione delle regole di trasparenza, derivi una fondata incertezza sulle condizioni contrattuali accettate, o meglio: su quelle che si ritenevano tali, ma che poi si son rivelate distorte a causa dell’atteggiamento poco trasparente della Società.
Invece, potrebbe presentarsi il caso in cui, ad essere state comunicate in maniera poco trasparente, siano singole clausole che, di per sé, non sono quelle fondamentali del servizio reso, ma che determinano limitazioni o esclusioni di diritti da parte dell’utente-consumatore, o comunque riguardano aspetti meno essenziali della fornitura di energia: tali clausole potrebbero ad esempio essere quelle (nell’interesse dell’utente) relative a limitazioni di tutela, inserzione non trasparente di eventuali penali o costi maggiorati, o altri elementi, diciamo così, ‘accessori’ al contratto principale.
In questi casi, l’utente avrà il diritto, oltre ad una eventuale richiesta di risarcimento del danno per quanto pagato in più in virtù dell’inserzione della clausola poco trasparente, a vedersi cancellare tali tipologie di clausole, che così verranno disapplicate per tutto il periodo di vigenza del contratto stipulato, che rimarrà comunque valido a tutti gli effetti.
Infine, ci potrà essere il caso in cui la violazione della trasparenza, da parte della Società di Energia, potrà riguardare singoli momenti del contratto, come ad esempio, si veda il caso di specie, la mancanza, in bolletta e non in contratto (che sennò si ricadrebbe in uno dei casi precedenti), di alcune voci importanti, come quelle relative al consumo annuo, o al tasso di mora applicato in caso di ritardato pagamento.
In questo caso, ad essere oggetto di censura non sarà né il contratto, né la singola clausola (del contratto), bensì il comportamento scorretto tenuto dalla Società nelle sue comunicazioni periodiche (bollette). Bollette che, se avranno danneggiato o comunque illegittimamente determinato, con la loro mancanza di trasparenza, le scelte economiche dell’utente-consumatore, daranno diritto a quest’ultimo di pretendere un risarcimento economico per le (comprovate) perdite ingiustamente subite (applicazioni di penali, interessi di mora, aumenti, ecc.).
E tanto, potrà avvenire ogni qualvolta, nel corso del rapporto commerciale con la Società fornitrice, questa non fornisca, all’interno delle sue comunicazioni periodiche, le indicazioni che le normative prevedono.
                                                                       Avv. Antonio M. Polito

giovedì 10 febbraio 2011

(Ben) Sette società fornitrici di energia multate per 2,3 milioni di euro...!

Riflessione ricorrente e preliminare: ma i giornali hanno riportato la notizia…? A noi non risulta...
A breve un commento dettagliato su aspetti più specifici delle pronuncia.

(dal Comunicato stampa dell’Autorità).
A quattro imprese distributrici ed al Gestore della rete, contestate violazioni di obblighi per misura e dispacciamento – Due società di vendita multate sulla trasparenza delle bollette.
Milano, 09 febbraio 2011
L'Autorità per l'energia, a conclusione di procedimenti comprensivi di audizioni, ha irrogato sanzioni per un totale di oltre 2,3 milioni di euro a Acea Distribuzione, A2A Reti Elettriche, Enel Distribuzione, Gelsia Reti e Terna per violazione di norme a tutela della corretta gestione e remunerazione dei servizi di trasmissione, misura e dispacciamento; altre due società, Iren Mercato e Flyenergia, sono state invece sanzionate in tema di carente trasparenza delle bollette.  
Le sanzioni, pari a 571 mila euro per Acea Distribuzione, 302 mila euro per A2A Reti Elettriche, 92mila euro per Enel Distribuzione, 75 mila euro per Gelsia Reti e 420 mila euro per il gestore delle rete di trasmissione nazionale Terna, sono state irrogate al termine di istruttorie formali relative ad infrazioni commesse nel triennio 2005-2007. Il mancato rispetto della regolazione da parte delle società coinvolte ha avuto ricadute negative sul corretto funzionamento del sistema elettrico nazionale e sui venditori a livello economico, con ripercussioni indirette anche sui clienti finali.
Nel determinare l'entità delle sanzioni sono state valutate positivamente, il versamento da parte di Terna di circa 13 milioni di euro alla Cassa Conguaglio del settore elettrico e le attività intraprese da Enel Distribuzione per migliorare il trattamento dei dati di misura, il controllo delle anagrafiche e la formazione del bilancio di energia.
Sono stati invece chiusi i procedimenti avviati nei confronti di AEM Torino e di ASM Terni poiché, nel corso dell'istruttoria, le società hanno dimostrato l'insussistenza delle analoghe violazioni contestate. Saranno inoltre conclusi a breve altri tre procedimenti nei confronti di altrettanti distributori per le medesime infrazioni.
L'Autorità ha anche sanzionato due società di vendita, Iren Mercato e Flyenergia, rispettivamente per un importo di 84 mila euro e di 19 mila euro, per infrazioni relative alla trasparenza delle bollette per clienti domestici e non domestici. L'Autorità ha anche ordinato alle due società la cessazione dei comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori. Con questi due provvedimenti risulta concluso il 'filone' dei sette procedimenti avviati in tema di violazione di norme riguardanti la trasparenza e comprensibilità delle bollette.
Le delibere VIS 11/11, VIS 14/11, VIS 15/11, VIS 16/11, VIS 17/11, VIS 18/11, VIS 19/11, VIS 20/11 e VIS 21/11 sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.

venerdì 1 ottobre 2010

Spese bolletta Telecom: replica a Ing. Toscano

Ho avuto piacere che l'Ing. Toscano sia stato interessato dai miei rilievi sulle citate sentenze della Cassazione, e prendo atto delle sentenze citate nel commento.
Mi preme tuttavia sottolineare come, in realtà, quanto emerso dalla sentenza della Cassazione del 2005 citata nel commento, non sia in contrasto con quanto motivato nelle sentenze del 2009, in quanto queste ultime approfondiscono la materia non risolvendo la questione in via meramente interpretativa (emissione della fattura che comprende il suo invio), ma sulla base di una solida base normativa. La Corte nel 2009, infatti, inserisce due ulteriori e fondamentali elementi: 1) la previsione contrattuale (del contratto sottoscritto con Telecom) per la quale le spese di invio fattura sono a carico dell'utente; e 2) l'art.53 della convenzione di concessione del servizio di telecomunicazione ad uso pubblico alla SIP (ora Telecom), approvata con DPR n.523/1984, che prevede l'inserimento obbligatorio di facoltà alternative di recupero della fattura, senza addebito di spese.
E' sulla base di tali elementi, allora, che il più recente orientamento del Giudice delle Leggi, con ancora maggiore sicurezza e minori 'rischi interpretativi', riesce a dirimere (sembra definitivamente, anche se con la 'beffa' del rigetto dei ricorsi...) la controversa questione.
Mi è sembrato opportuno esplicitare ancora una volta tali elementi, anche per meglio identificare gli elementi 'forti' che caratterizzano le ultime decisioni, a differenza di quelle citate dall'Ing. Toscano che, pur pregevoli, si inoltrano ancora per il percorso scivoloso dell'interpretazione letterale delle norme sull'IVA.
Ringrazio ancora per l'interessamento ed il proficuo confronto.
Avv. Antonio M. Polito
(pubblicato originariamente in data 17.12.2009)

Spese bolletta Telecom: commento dell'Ing. Toscano del Movimento Consumatori Catania.

Pubblico la gentile mail inviatami dall'Ing. Toscano del Movimento Consumatori, sportello di Catania, sul contenuto della quale, a breve, aggiungerò a mia volta un commento.

Gent.mo Avv. Polito,

ho estremamente apprezzato il suo articolo sulla "vera storia delle spese di spedizione bolletta", forse attualmente l'unico che abbia fatto luce sui reali contenuti delle note sentenze n. 3532, 3542 della Cassazione.
Ho provato ad aggiungere un commento sul suo blog ma c'è qualche script che genera errore e quindi non riesco a postare.

Le comunico quindi in questa mail quanto volevo aggiungere [...].

Oltre le suddette recenti sentenze  della SC, ve n'è una del 2005 che in un breve passaggio evidenziava concetti che si contrappongono (evidenziando quindi un contrasto giurisprudenziale all'interno della SC) a quelli ora affermati dalla SC quando dice che "... La spedizione della fattura non si presta ad essere ricondotta all'operazione di emissione per il fatto che dell'art. 21, comma 1, u.p., reciti, che "La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ... consegna o spedizione della fattura non costituiscono un segmento della fatturazione…”. Infatti, con la sentenza n. 16702 del 2005, la SC richiamava lo <<… esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25 del citato D.P.R. (NDR: 633/1972) - secondo i quali il cedente deve emettere la fattura per l'operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmettere copia,… , al cessionario>> evidenziando quindi l’obbligo di consegna o spedizione della fattura all’altra parte, obbligo che invece non appare più tale nelle più recenti sentenze della SC prima richiamate, sebbene secondo il comma 8 dell’art. 21 del DPR 633/1972 "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo"; secondo il comma 1: "La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte"; secondo il comma 4: “La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte”, ergo, secondo me, consegna o spedizione sono un preciso dovere di chi emette la fattura e fanno parte dell'emissione della fattura e quindi le spese di questa emissione “non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
Inoltre la recente sentenza n. 6510/2009 del Tribunale di Napoli , successiva alle suddette sentenze n. 3532-3542/2009 begin_of_the_skype_highlighting              3532-3542/2009      end_of_the_skype_highlighting della Cassazione, condanna ancora la Telecom per l’addebito delle spese di spedizione, affermando che <<… deve rilevarsi come la consegna o la spedizione della fattura facciano certamente parte – conformemente a quanto sostenuto da altri giudici di merito – dei “conseguenti adempimenti e finalità” di cui all’art. 21, comma 8, del PDR 633/1972, le cui spese non possono formare addebito a qualsiasi titolo al cliente. Deve peraltro rilevarsi che la consegna o spedizione della fattura  costituisce – secondo lo spirito della normativa – elemento indispensabile del procedimento di emissione della fattura che, senza la consegna o la spedizione, nemmeno pare acquisire rilevanza giuridica esterna restando atto meramente interno alla sfera giuridica dell’emittente. Inoltre, in relazione alla previsione contrattuale invocata da Telecom Spa, va sottolineato come la clausola che attribuisce al cliente l’onere di pagare le spese di spedizione della fattura è nulla proprio per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 21 sopra esaminato che esclude che le spese per la emissione della fattura possano essere addebitate al cliente. Il carattere imperativo della cennata disposizione emerge dal fatto che essa, per evidenti finalità di interesse generale, disciplina proprio la ripartizione tra i soggetti interessati degli oneri connessi alla imposizione fiscale. >> ed inoltre che <<... deve rilevarsi come in ogni caso il comportamento tenuto dalla appellante ... sia da considerare contrario ai principi di buona fede e correttezza ponendo necessariamente a carico del cliente oneri aggiuntivi (cfr. l’orientamento seguito di recente dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate dalla stessa parte appellante).>>, laddove quest’ultima costituisce affermazione di un principio di carattere generale che prescinde dal particolare rapporto contrattuale con una specifica società.

Spero lei possa riportare queste mie note sul suo blog, qualora le ritenesse fondate e degne di essere divulgate.
Cordialmente,

Ing. Giuseppe Toscano
consigliere "Movimento Consumatori" sportello di Catania
www.movimentoconsumatorict.it

(pubblicato originariamente in data 11.12.2009)