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venerdì 1 ottobre 2010

Spese bolletta Telecom: replica a Ing. Toscano

Ho avuto piacere che l'Ing. Toscano sia stato interessato dai miei rilievi sulle citate sentenze della Cassazione, e prendo atto delle sentenze citate nel commento.
Mi preme tuttavia sottolineare come, in realtà, quanto emerso dalla sentenza della Cassazione del 2005 citata nel commento, non sia in contrasto con quanto motivato nelle sentenze del 2009, in quanto queste ultime approfondiscono la materia non risolvendo la questione in via meramente interpretativa (emissione della fattura che comprende il suo invio), ma sulla base di una solida base normativa. La Corte nel 2009, infatti, inserisce due ulteriori e fondamentali elementi: 1) la previsione contrattuale (del contratto sottoscritto con Telecom) per la quale le spese di invio fattura sono a carico dell'utente; e 2) l'art.53 della convenzione di concessione del servizio di telecomunicazione ad uso pubblico alla SIP (ora Telecom), approvata con DPR n.523/1984, che prevede l'inserimento obbligatorio di facoltà alternative di recupero della fattura, senza addebito di spese.
E' sulla base di tali elementi, allora, che il più recente orientamento del Giudice delle Leggi, con ancora maggiore sicurezza e minori 'rischi interpretativi', riesce a dirimere (sembra definitivamente, anche se con la 'beffa' del rigetto dei ricorsi...) la controversa questione.
Mi è sembrato opportuno esplicitare ancora una volta tali elementi, anche per meglio identificare gli elementi 'forti' che caratterizzano le ultime decisioni, a differenza di quelle citate dall'Ing. Toscano che, pur pregevoli, si inoltrano ancora per il percorso scivoloso dell'interpretazione letterale delle norme sull'IVA.
Ringrazio ancora per l'interessamento ed il proficuo confronto.
Avv. Antonio M. Polito
(pubblicato originariamente in data 17.12.2009)

Spese bolletta Telecom: commento dell'Ing. Toscano del Movimento Consumatori Catania.

Pubblico la gentile mail inviatami dall'Ing. Toscano del Movimento Consumatori, sportello di Catania, sul contenuto della quale, a breve, aggiungerò a mia volta un commento.

Gent.mo Avv. Polito,

ho estremamente apprezzato il suo articolo sulla "vera storia delle spese di spedizione bolletta", forse attualmente l'unico che abbia fatto luce sui reali contenuti delle note sentenze n. 3532, 3542 della Cassazione.
Ho provato ad aggiungere un commento sul suo blog ma c'è qualche script che genera errore e quindi non riesco a postare.

Le comunico quindi in questa mail quanto volevo aggiungere [...].

Oltre le suddette recenti sentenze  della SC, ve n'è una del 2005 che in un breve passaggio evidenziava concetti che si contrappongono (evidenziando quindi un contrasto giurisprudenziale all'interno della SC) a quelli ora affermati dalla SC quando dice che "... La spedizione della fattura non si presta ad essere ricondotta all'operazione di emissione per il fatto che dell'art. 21, comma 1, u.p., reciti, che "La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ... consegna o spedizione della fattura non costituiscono un segmento della fatturazione…”. Infatti, con la sentenza n. 16702 del 2005, la SC richiamava lo <<… esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25 del citato D.P.R. (NDR: 633/1972) - secondo i quali il cedente deve emettere la fattura per l'operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmettere copia,… , al cessionario>> evidenziando quindi l’obbligo di consegna o spedizione della fattura all’altra parte, obbligo che invece non appare più tale nelle più recenti sentenze della SC prima richiamate, sebbene secondo il comma 8 dell’art. 21 del DPR 633/1972 "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo"; secondo il comma 1: "La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte"; secondo il comma 4: “La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte”, ergo, secondo me, consegna o spedizione sono un preciso dovere di chi emette la fattura e fanno parte dell'emissione della fattura e quindi le spese di questa emissione “non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
Inoltre la recente sentenza n. 6510/2009 del Tribunale di Napoli , successiva alle suddette sentenze n. 3532-3542/2009 begin_of_the_skype_highlighting              3532-3542/2009      end_of_the_skype_highlighting della Cassazione, condanna ancora la Telecom per l’addebito delle spese di spedizione, affermando che <<… deve rilevarsi come la consegna o la spedizione della fattura facciano certamente parte – conformemente a quanto sostenuto da altri giudici di merito – dei “conseguenti adempimenti e finalità” di cui all’art. 21, comma 8, del PDR 633/1972, le cui spese non possono formare addebito a qualsiasi titolo al cliente. Deve peraltro rilevarsi che la consegna o spedizione della fattura  costituisce – secondo lo spirito della normativa – elemento indispensabile del procedimento di emissione della fattura che, senza la consegna o la spedizione, nemmeno pare acquisire rilevanza giuridica esterna restando atto meramente interno alla sfera giuridica dell’emittente. Inoltre, in relazione alla previsione contrattuale invocata da Telecom Spa, va sottolineato come la clausola che attribuisce al cliente l’onere di pagare le spese di spedizione della fattura è nulla proprio per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 21 sopra esaminato che esclude che le spese per la emissione della fattura possano essere addebitate al cliente. Il carattere imperativo della cennata disposizione emerge dal fatto che essa, per evidenti finalità di interesse generale, disciplina proprio la ripartizione tra i soggetti interessati degli oneri connessi alla imposizione fiscale. >> ed inoltre che <<... deve rilevarsi come in ogni caso il comportamento tenuto dalla appellante ... sia da considerare contrario ai principi di buona fede e correttezza ponendo necessariamente a carico del cliente oneri aggiuntivi (cfr. l’orientamento seguito di recente dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate dalla stessa parte appellante).>>, laddove quest’ultima costituisce affermazione di un principio di carattere generale che prescinde dal particolare rapporto contrattuale con una specifica società.

Spero lei possa riportare queste mie note sul suo blog, qualora le ritenesse fondate e degne di essere divulgate.
Cordialmente,

Ing. Giuseppe Toscano
consigliere "Movimento Consumatori" sportello di Catania
www.movimentoconsumatorict.it

(pubblicato originariamente in data 11.12.2009)

giovedì 30 settembre 2010

La vera storia delle spese di spedizione delle fatture Telecom

La vera storia delle spese di spedizione delle fatture Telecom: un commento alle sentenze della Cassazione nn. 3532 e 5333 del 13 febbraio e 5 marzo 2009

Avv. Antonio M. Polito
La questione inerente il divieto di addebitare le spese di spedizione delle fatture Telecom al cliente, è stata recentemente oggetto di diffuso interesse da parte sia delle associazioni dei consumatori, che delle nostre Corti, di merito e di legittimità.
Più precisamente, a fronte di una prima tornata di pronunce favorevoli all’ipotesi dell’illegittimità (e quindi del relativo rimborso da parte della Società telefonica) delle spese di spedizione fattura da parte di diverse Corti di merito (di primo e secondo grado), tra il febbraio ed il marzo di quest’anno sono state emanate da parte del Giudice delle Leggi le sentenze sopra citate, che sembrano aver definitivamente spento ogni legittimità in ordine a tale pretesa, cassando le sentenze dei giudici precedenti.
O per lo meno, questa è stata la generale ‘vulgata’, tanto sui quotidiani che su numerose pagine web ancora disponibili in linea.
In realtà, entrambe le sentenze in epigrafe hanno sì cassato le sentenze delle Corti di Merito, negando il diritto dei consumatori al rimborso, ma evidenziando altresì, nell’argomentare delle loro interpretazioni, importanti rilievi giuridici che, al contrario, danno atto della piena fondatezza delle pretese degli utenti telefonici.
L’assunto può sembrare al momento sibillino, ai limiti del paradossale, ma sarà subito chiarito da un attento esame delle due sentenze.
Il divieto di addebitare le spese di fattura all’utente è stato sollevato sulla base dell’art.21, comma VIII, del D.P.R. n.633/1972 (c.d. Legge sull’Iva), per come modificato da altro D.P.R. del 1974, il quale recita che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto d’addebito a qualsiasi titolo”.
Nella sentenza di febbraio si ricorda che il Tribunale di Paola dichiarava comprensive nella ‘emissione della fattura’ le spese di invio della stessa, negando così la possibilità di addebito, mentre il Tribunale di Siderno – Sez. Distaccata di Locri, nel caso oggetto di sentenza del marzo successivo, riteneva tali spese inerenti non la ‘emissione’ della fattura, bensì la ‘trasmissione’ della stessa, concludendo per il loro legittimo addebito al cliente, peraltro oggetto di espressa previsione nelle ‘condizioni generali di abbonamento’ con Telecom (art.14).
Le argomentazioni di Telecom a favore di una addebitabilità delle spese possono essere così riassunte: in realtà, l’emissione di una fattura è cosa diversa dalla sua spedizione, attività diversa e separata che segue l’emissione, ma non si identifica con essa. Tant’è, afferma la Telecom, che la spedizione è attività meramente eventuale, in quanto la fattura può anche essere consegnata a mano ovvero trasmessa via e-mail (vedremo a breve quanto sia importante tale ultima argomentazione…). Pertanto, aggiunge Telecom, tali diversi momenti sono da distinguere (e disgiungere) anche sotto il profilo economico. A favore del ragionamento di Telecom, si presentano poi anche altre argomentazioni: 1) il contenuto dell’art.1196 C.c., secondo il quale le spese collegate al pagamento sono a carico del debitore; 2) gli artt. 1245 e 1475 C.c., che statuiscono che le spese di trasporto o accessorie, salvo diversa pattuizione, sono a carico del compratore; 3) le spese di invio fattura non rientrano, proprio per la loro natura di ‘rimborsi’ per costi sostenuti, a livello fiscale, neanche nelle previsioni sul calcolo della ‘base imponibile’ di cui all’art.15, co.I, n.3 del D.P.R. 633/1972; 4) in ogni caso, le ‘condizioni generali del contratto’ Telecom prevedono espressamente, all’art.14, che tali spese vengano addebitate all’utente.
Prima di pronunciarsi, la Corte di Cassazione, in entrambe le sentenze, premette che il suo esame, conformemente alla tipologia del suo Giudizio, non può essere “diretto a riscontrare se questa clausola è sotto ogni aspetto valida, ma se è conforme a diritto la decisione del tribunale, che l’ha dichiarata nulla per contrasto con la norma contenuta nell’art. 21, comma 8, della legge Iva”.
Partendo da tali presupposti, allora, entrambe le sentenze concludono che effettivamente, nei casi di specie, non si potesse parlare di ‘nullità’ di tali clausole, anche perché, accogliendo l’argomentazione di Telecom sul punto, ‘consegna o spedizione della fattura non costituiscono un segmento della fatturazione, ma il momento fino al quale e prima del quale non si può considerare compiuta’. Ma è altresì vero, concludono entrambe le sentenze, che “se le parti si accordano nel senso che il pagamento possa essere fatto dall’utente dietro ricevimento della fattura che a spese dell’utente e mediante spedizione per posta gli è inviata dal gestore, questa spesa che per contratto deve essere supportata dall’utente è anticipata dal gestore e così rientra tra quelle cui si applica l’art.15, n.3 della legge Iva”.
Ma vi è un ultimo, importante motivo di ricorso sul quale la Corte è stata chiamata a rispondere e sul quale, a circa un mese di distanza, offre un parere diversamente argomentato.
Tale ulteriore motivo di ricorso è fondato sul contenuto dell’art.53[1] del regolamento di servizio e delle condizioni di abbonamento al servizio telefonico (D.M. 197/1997 che recepisce il D.P.R. 523/1984), che dispone che la società telefonica “provvede a spedire [la fattura] al domicilio degli abbonati addebitando le sole spese postali […] salvo la facoltà degli abbonati di provvedere senza addebito di spese al ritiro delle bollette presso gli uffici della società”.
In ordine a tale argomentazione in diritto, la sentenza di febbraio si limita a sottolineare come “Telecom mostra di non aver trasfuso nel […] contenuto [delle condizioni generali di contratto] la salvezza di quella facoltà – che l’utente ha ed alla quale la Telecom si è invece più volte richiamata nei suoi scritti difensivi – di scegliere modalità alternative di ricezione ed in particolare quella del ritiro presso gli uffici della stessa Telecom, cui ora si è venuta ad aggiungere la trasmissione telematica”. Tuttavia la Corte, in tale primo giudicato, ha concluso che, “escluso che la questione oggetto della causa trovi la sua soluzione nell’art.21, comma VIII, della legge Iva”, non è Suo compito, bensì quello del giudice del rinvio, “saggiare, in rapporto all’art.53 della convenzione, l’efficacia della clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto”.
Fortunatamente, però, la sentenza del marzo di quest’anno va ben oltre tale primo già importante ‘affondo’, che contiene in nuce quanto meglio illustrato meno di un mese dopo.
Nel secondo caso, infatti, la Corte non si limita più a sottolineare i limiti del Suo giudicando, ma affronta più approfonditamente la questione, specificando come, in realtà, la mancanza di Telecom in ordine alla comunicazione di modalità alternative (e a costo zero) di trasmissione della fattura, non possa verosimilmente comportare la ‘nullità’ della clausola (come evidentemente dichiarato dal Giudice di Prime Cure), dato il mancato contrasto con norme imperative.
Tuttavia, continua la Corte, di tali clausole “si sarebbe eventualmente potuta derivare la loro annullabilità, come è quando il concreto contenuto assunto dal contratto, per sé lecito, dipende dal non aver un parte osservato nella conclusione del contratto norme di comportamento poste a tutela dell’altra”. Ma tale tipologia, nel caso di specie, non era stata “oggetto di eccezione da parte dell’utente, e pertanto non poteva essere oggetto di valutazione da parte della Corte.
Peraltro, specifica ancora la Corte in marzo, all’utente, data la mancata esplicitazione, nel contratto sottoscritto, della facoltà “offerta dal D.P.R. 523 DEL 1984, art.53” (vedi nota 1), non può neanche attribuirsene il suo mancato esercizio.
Infine, la Corte non si è neanche potuta pronunciare in ordine all’ulteriore eccezione formulata dal ricorrente, relativa alla sottoposizione ad Iva, da parte di Telecom, delle stesse spese di spedizione, attesa la sua inammissibilità procedurale per essere “questione nuova”.
Come si anticipava, dunque, contrariamente ad una superficiale vulgata per la quale il Giudice delle Leggi avrebbe negato il diritto degli utenti al rimborso delle spese di invio fattura nei confronti di Telecom, in realtà la Corte di Cassazione ha non solo, in un caso, rinviato al Giudice di Merito la questione da decidere sui principi di diritto indicati, ma ha anche, in entrambe le sentenze, analizzato approfonditamente argomentazioni giuridiche che potranno conseguire conclusioni, sia da parte dei Giudici di Merito, che di quello di Legittimità, diametralmente opposte a quelle risultanti dalle questioni esaminate.


[1] N.d.r.: in verità, il riferito ‘art.53’ non è presente nel testo del D.M. 197/1997 (che ha solo 45 articoli), così come il testo attribuito dalla Corte all’art.53 non è conforme a nessun altro articolo rinvenibile all’interno del medesimo D.M. Non è stato neanche possibile verificare la presenza di tale testo all’interno del D.P.R. 523/1984, composto di 6 articoli solamente, di cui l’ultimo di riferimento alle singole convenzioni, omesso dalle principali banche dati giuridiche. Tali riflessioni, unitamente a quelle della Corte, pertanto, si basano dando per scontata tanto l’esistenza che la validità di tale testo normativo il cui contenuto, a causa probabilmente di un errore di trascrizione, non è allo stato verificabile.

(originariamente pubblicato in data 30.09.2009)